Sentenza del 02/03/2020 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale - IMU - abitazione principale - coniugi - residenza anagrafica - comuni diversi - art. 13, c. 2, d.l. n. 201/2011 - esenzione - abitazione principale - nucleo familiare - stesso comune - necessità - esclusione - fruizione - daparte di uno solo dei coniugi - ammissibilità Finanza locale - IMU - motivazione - processo - integrazione - esclusione - ricorso - presentazione - vizio di motivazione - sanatoria - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento IMU per i periodi 2012-2013: la ricorrente sosteneva che l'immobile era la sua abitazione principale e quindi esente ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011; contestazione della motivazione degli avvisi che non avrebbero indicato la causale dell'accertamento e contestuale questione interpretativa circa l'operatività dell'esenzione quando i coniugi hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha accolto l'appello della contribuente, annullando gli avvisi impugnati per nullità per difetto di motivazione (gli avvisi non indicavano la causale relativa alla mancata concessione dell'esenzione) e, nel merito, ha ritenuto infondato l'accertamento: la ricorrente dimorava abitualmente e risiedeva anagraficamente nell'immobile e l'assenza della residenza anagrafica del marito rientra nella fattispecie prevista dal secondo periodo dell'art. 13, c.2, che non impedisce l'esenzione ma la limita a un solo immobile. Non risultando poi che il marito avesse già goduto dell'esenzione in altro Comune, nulla ostava a riconoscere alla ricorrente la sua unica esenzione. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 13, d.l. 6.12.2011, n. 201 (conv. con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214), comma 2
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
La CTR interpreta il secondo periodo dell'art.13 c.2 nel senso che la mancata residenza di tutti i componenti del nucleo familiare sotto un medesimo tetto non impedisce l'esenzione per l'abitazione principale di un componente (qui la coniuge residente), ma limita l'agevolazione a un solo immobile tra quelli nei quali è distribuito il nucleo familiare. La norma non implica la perdita dell'esenzione se un coniuge risiede in un Comune diverso; solo l'esistenza di un'ulteriore esenzione goduta da altro componente in altro Comune potrebbe escludere l'agevolazione.
Massime di principio
- La mancata residenza di tutti i componenti del nucleo familiare nello stesso immobile non esclude automaticamente l'agevolazione IMU per l'abitazione principale: l'esenzione può spettare a un solo immobile del nucleo.
- Se i coniugi (o componenti del nucleo) hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi, ciò non impedisce di per sé che la coniuge proprietaria e residente in un Comune ottenga l'esenzione per la propria abitazione principale, salvo che l'altro coniuge non goda già di un'esenzione analoga su altro immobile.
- Un avviso di accertamento privo di motivazione sufficiente è nullo e tale nullità non può essere sanata dall'ente impositore attraverso difese successive in giudizio né è sanata dalla mera presentazione del ricorso da parte del contribuente.
- In contenziosi IMU è fondamentale verificare se altri componenti del nucleo abbiano già richiesto o ottenuto l'esenzione su altro immobile/altro Comune: la presenza di un'esenzione duplicata può impedire il riconoscimento dell'agevolazione per un secondo immobile.
- In fase di notifica dell'avviso di accertamento l'ente deve indicare chiaramente la causale e il fondamento normativo dell'accertamento; l'assenza di tale motivazione costituisce motivo solido di annullamento.
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