Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice scolastica assunta a termine, volta a ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici, con conseguente applicazione della progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo comparabile, nonché il risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello principale il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione, mentre l'appello incidentale della lavoratrice era stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento dell'anzianità per carenza di interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) motivazione apparente o insufficiente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 4 dell'Accordo quadro, del d.lgs. n. 81/2015, del d.lgs. n. 368/2001 e del CCNL scuola, per il mancato riconoscimento della parità di trattamento stipendiale; 3) violazione degli artt. 2697, 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., oltre a nullità della sentenza, lamentando l'omesso esame delle proprie doglianze; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per le spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello non si era pronunciata sul merito della pretesa economica, ma aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale per difetto di specificità, poiché la ricorrente non si era confrontata con la statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non individuavano un errore di procedura o di diritto nella declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e si limitavano a insistere sulla fondatezza nel merito della domanda, senza censurare adeguatamente la violazione del principio di specificità dei motivi di gravame; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del principio di soccombenza, restando la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è stata ritenuta non decisiva perché il punto controverso era l'inammissibilità dell'appello incidentale, non il merito della domanda.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la doglianza è stata respinta perché non coglieva la ratio della decisione d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi, ma ritenuto inidoneo poiché le censure non individuavano l'errore censurabile nella declaratoria di inammissibilità.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata dalla ricorrente per sostenere il diritto alla parità di trattamento del lavoratore a termine, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    invocata per la non discriminazione tra tempo determinato e indeterminato, ma la Corte non è entrata nel merito della pretesa.

  • art. 25 del d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della parità di trattamento, senza esame di merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 6 del d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina anti-discriminatoria, ma non scrutinato nel merito.

  • CCNL comparto scuola

    invocato per il trattamento stipendiale del personale a termine, ma il motivo è stato ritenuto generico rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata reputata priva di specifica attinenza al decisum.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa, ma senza incidere sulla declaratoria di inammissibilità.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    invocati per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione, ma senza confrontarsi con la reale ratio della decisione di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come parametro che avrebbe dovuto essere specificamente censurato per contestare l'inammissibilità dell'appello, ma non lo è stato.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulle spese si limita alla verifica del rispetto del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ricondotta al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferito alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che insistono solo sul merito della pretesa, senza confrontarsi con il capo effettivamente decisivo, sono inammissibili.
  • Quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un gravame per difetto di specificità, il ricorrente deve denunciare in modo puntuale l'errore nel giudizio sulla specificità dei motivi, e non limitarsi a riproporre le argomentazioni sostanziali già svolte in primo grado.
  • L'omessa indicazione dell'error in procedendo o della norma processuale effettivamente violata comporta l'inammissibilità della censura di cassazione, se il motivo non consente di comprendere perché la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza; la valutazione sull'opportunità di compensare le spese, in tutto o in parte, appartiene al giudice di merito.
  • La deduzione di violazioni di norme sostanziali o sovranazionali non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità del motivo se manca la previa critica specifica alla ragione processuale posta a fondamento della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.