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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7 Pedemontana assunta al prot. n. 2423 del 29.12.2025, di “affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di telecomunicazione a mezzo TVA Vicenza – rubrica “al centro la salute” - gara AULSS7_2025_00396”; - della lettera d’invito/capitolato prot. n. 0113901 del 4.12.2025, con i relativi allegati; - dell’offerta tecnica formulata dalla Videomedia s.p.a. in data 11.12.2025; - dell’offerta economica formulata dalla Videomedia s.p.a. in data 11.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e ai sensi degli artt. 121 e 122 del cod. proc. amm., E per la declaratoria dell’inefficacia e/o per l’annullamento, con conseguente caducazione, del contratto medio tempore stipulato con l’affidataria, quale effetto consequenziale all’annullamento degli atti impugnati, con espressa richiesta di subentro; nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 124 del cod. proc. amm.; e altresì, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato subentro, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202600460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto del servizio televisivo di informazione sanitaria alla precedente affidataria, unitamente alla lettera d’invito, al capitolato e alle offerte

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio televisivo “Al centro la salute” in favore dell’operatore già affidatario per i tre anni precedenti. Ha dedotto la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 36/2023, relativo al principio di rotazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse consultato altri operatori economici e non avesse motivato la deroga al divieto di riaffidamento al contraente uscente, né dimostrato la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative o la qualità della prestazione resa. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria, difetto di motivazione, motivazione perplessa, illogica e contraddittoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e sviamento. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. L’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la deliberazione era stata pubblicata all’albo online dal 30 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026 e che la ricorrente ne aveva comunque avuto conoscenza il 15 gennaio 2026, quando aveva presentato l’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito la dedotta violazione del principio di rotazione. Il Collegio ha ritenuto provata la pubblicazione della deliberazione di affidamento e, comunque, ha individuato nel 15 gennaio 2026 il termine ultimo di piena conoscenza dell’atto, data nella quale la ricorrente aveva presentato l’istanza di accesso richiamando espressamente la deliberazione, identificando l’affidataria e affermando che il servizio era stato affidato a quest’ultima per il quarto anno consecutivo. Dalla deliberazione risultava inoltre che l’affidamento faceva seguito al precedente affidamento al medesimo operatore. Tali elementi consentivano già di percepire l’immediata lesività dell’atto e di contestare la violazione dell’art. 49 d.lgs. 36/2023, senza attendere l’esito dell’accesso e senza dover proporre un ricorso al buio. Il termine speciale di trenta giorni previsto dagli artt. 41 e 120 c.p.a. decorreva quindi al più tardi dal 15 gennaio 2026; poiché il ricorso era stato notificato il 19 febbraio 2026, esso era tardivo. Il TAR ha precisato che eventuali ulteriori vizi desumibili dalla documentazione acquisita mediante accesso avrebbero potuto essere fatti valere con motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente notificato.

  • artt. 41 e 120 c.p.a.

    Prevedono, per le controversie relative alle procedure di affidamento, il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.

  • art. 49 d.lgs. 36/2023

    “Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione” e il contraente uscente può essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, all’effettiva assenza di alternative e alla qualità della prestazione resa.

    La norma stabilisce il principio di rotazione e il divieto di riaffidamento al contraente uscente dopo due affidamenti consecutivi nello stesso settore, salvo deroghe motivate nei casi previsti. Nel caso deciso, tuttavia, il giudice non ha esaminato la legittimità sostanziale della deroga perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell’affidamento diretto del servizio di importo inferiore alla soglia prevista.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al rito appalti, il termine di trenta giorni per impugnare l’affidamento decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo e degli elementi essenziali della sua lesività, anche se il ricorrente non conosce ancora integralmente tutti gli atti del procedimento.
  • La presentazione di un’istanza di accesso documentale può dimostrare la piena conoscenza dell’affidamento quando l’istanza identifica l’atto, il soggetto affidatario e le circostanze essenziali sulle quali si fonda la censura; l’accesso successivo non differisce il termine per impugnare i vizi già immediatamente percepibili.
  • Non è necessario proporre un ricorso al buio quando il provvedimento conosciuto contiene gli elementi essenziali per contestarne la lesività; l’eventuale documentazione acquisita successivamente può essere utilizzata per proporre motivi aggiunti relativi a ulteriori e specifici vizi.
  • La piena conoscenza dell’affidamento diretto al contraente uscente, accompagnata dalla conoscenza della reiterazione dell’affidamento e dell’identità dell’affidatario, consente di dedurre tempestivamente la possibile violazione del principio di rotazione, anche prima dell’ostensione integrale degli atti procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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