Cassazione Penale, Sentenza n. 17033/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta allo Spiller come amministratore di fatto della Woolcom s.r.l. (per la scissione del 12/12/2011 che avrebbe trasferito alla Maranese Immobiliare s.r.l. crediti, un risconto attivo relativo a un "maxi-canone" e uno chalet). I motivi di ricorso denunciavano: 1) errata qualificazione dello Spiller quale amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), contestando la valutazione delle prove testimoniali; 2) errata applicazione delle norme fallimentari (artt. 216 e 223 l. fall.) e civili/fiscali (art. 2506 quater c.c., norme tributarie) sostenendo che la scissione fosse lecita e non distrattiva; 3) censura della confisca dello chalet ai sensi dell'art. 240 c.p., con contestazione della decisione di inammissibilità del motivo per carenza di interesse; 4) censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e presunta contraddittorietà nella motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le parti ammissibili. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivatamente accertato il ruolo gestorio e dominante dello Spiller nella compagine societaria (trust, controllo delle quote, ideazione e finanziamento delle operazioni societarie) e il suo effettivo esercizio di poteri direttivi; il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la scissione è stata qualificata come operazione distrattiva alla luce dello stato di predecozione della Woolcom, del trasferimento delle attività economicamente più rilevanti e delle concrete ricadute sul patrimonio e sulla capacità di soddisfare i creditori; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo la legittimazione ad impugnare la confisca spettante al curatore fallimentare e non all'imputato; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena è risultata congruamente motivata e non contraddittoria. Esito: rigetto del ricorso e conferma della responsabilità penale e delle statuizioni di merito (confermata anche la confisca, nei limiti già decisi in grado).
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Utilizzato per delimitare la nozione di amministratore di fatto: la Corte ha ritenuto che sussistessero prove significative di esercizio di funzioni direttive continui e concreti attribuendo a Spiller la qualità di amministratore di fatto
art. 216 l. fall. (I. fall.)
Richiamato nel contesto della valutazione delle cause di fallimento e delle operazioni antecendenti; la Corte ha valutato la scissione alla luce della situazione debitoria della società
art. 223 l. fall. (I. fall.)
Richiamato in relazione alla rilevanza delle operazioni societarie e del danno ai creditori nella prospettiva della procedura concorsuale
art. 2506-quater cod. civ.
Norma civilistica sulla scissione: la Corte ha osservato che il rispetto delle tutele civilistiche non esclude automaticamente la rilevanza penale se l'operazione, nel contesto operativo, produce un concreto pregiudizio ai creditori
art. 173 T.u.i.r.
Rilevato tra le norme richiamate in materia fiscale collegate alla disciplina degli effetti della scissione; la Corte ha escluso che profili fiscali o formali escludano in astratto il carattere distrattivo
art. 15 D.P.R. n. 472/1997
Norma fiscale richiamata tra gli aspetti richiamati dalle parti; non ha inciso sulla conclusione penale della Corte
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca quale misura accessoria del reato di bancarotta fraudolenta: la Corte ha confermato la possibilità di confisca, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso tale misura per carenza di interesse
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che pur considerando profili attenuanti non ha riconosciuto un'ulteriore riduzione della pena
art. 133 cod. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ricordato la differenza tra criteri di dosimetria e riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di impugnazione in cassazione; utilizzata per delimitare ammissibilità e motivazioni
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come "amministratore di fatto" occorre dimostrare un esercizio continuativo e concreto di poteri direttivi nell'organizzazione aziendale: elementi episodici o meri interventi come socio non sono sufficienti, ma un ruolo di ideazione, finanziamento e direzione di operazioni societarie è indicativo di amministrazione di fatto.
- Una scissione societaria, pur formalmente lecita e accompagnata dalle tutele civilistiche e fiscali, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se, alla luce della situazione debitoria reale della società, trasferisce le attività economicamente rilevanti in modo da arrecare danno concreto o rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
- La valutazione dell'elemento soggettivo e dell'intento distrattivo considera il contesto temporale e patrimoniale (stato di predecozione/indebitamento, tempistica delle operazioni, destinazione finale delle risorse), nonché operazioni collegate (es. vendita e lease-back) che evidenzino la finalità di sottrarre risorse al patrimonio societario.
- Il rispetto delle procedure previste dalla normativa civile (es. art. 2506 c.c.) e la possibilità per i creditori di opporsi non escludono automaticamente responsabilità penale se dall'operazione deriva un rischio concreto per la soddisfazione dei creditori.
- La confisca disposta per reati di bancarotta può essere contestata in sede di impugnazione solo da chi ha legittimazione sostanziale (tipicamente il curatore fallimentare); l'imputato non ha interesse ad impugnare la confisca ai fini della restituzione del bene.
- Nella determinazione della pena il giudice può valorizzare singoli profili della condotta per una riduzione della pena e, comunque, non è tenuto a riconoscere le attenuanti generiche quando le valutazioni di merito, complessivamente ponderate, non le giustificano; la dosimetria e il riconoscimento delle attenuanti sono giudizi distinti.
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