Cassazione Civile, Ordinanza n. 26532/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ordinario con garanzia ipotecaria stipulato nel 1995. La mutuataria aveva chiesto la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, sostenendo la nullità del contratto e comunque l'erronea quantificazione del debito residuo per applicazione di interessi nulli o usurari. In primo grado la domanda di nullità era stata ritenuta sostanzialmente non accoglibile e la debitrice era stata condannata al pagamento del residuo; in appello la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile la questione di nullità, ma l'ha respinta perché proposta tardivamente in conclusionali e comunque non sorretta da fatti e documenti già acquisiti, ha rideterminato il saldo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB per il tasso convenzionale indeterminato, ha riconosciuto la debenza degli interessi di mora solo dal termine finale del piano di ammortamento in misura legale, e ha ritenuto legittima la segnalazione alla Centrale Rischi. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio sulla nullità; violazioni in tema di prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e di valutazione della quietanza; errata applicazione dell'art. 117 TUB nel determinare il tasso sostitutivo e nel fissare il dies a quo; omesso esame e vizi motivazionali sul ricalcolo del piano di ammortamento e imputazione a capitale delle somme versate; erronea applicazione della mora ex re; ultrapetizione e giudicato sugli interessi moratori; illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva introdotto d'ufficio una nuova questione, ma aveva deciso su una domanda di nullità proposta tardivamente e comunque ritenuta ammissibile solo se emergente dagli atti; non occorreva riaprire il contraddittorio per nuove allegazioni o prove. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla mancata prova dell'effettiva erogazione del mutuo e sulla nullità per sviamento causale, perché diretti a rivalutare il merito e le prove, e comunque assorbiti dalla ratio processuale dell'inammissibilità della domanda nuova. Ha rigettato il motivo sul tasso sostitutivo, chiarendo che il dato normativo parla di conclusione del contratto e che la censura mirava in realtà alla ricostruzione del fatto. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul mancato ricalcolo del piano di ammortamento perché non riguardava un fatto storico decisivo e, in ogni caso, la sentenza era coperta da doppia conforme. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mora ex re, osservando che l'obbligazione era liquida in base ai criteri di liquidazione già predeterminati. Ha respinto la censura di ultrapetizione, ritenendo che la Corte territoriale avesse solo ricalcolato la mora secondo la corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla Centrale Rischi perché volto a contestare nel merito l'apprezzamento della conclamata situazione di inadempimento e perché coperto da doppia conforme.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio non impone la riapertura della fase assertiva e istruttoria quando la questione di nullità sia stata dedotta tardivamente e la nullità debba comunque emergere dagli atti già acquisiti entro le preclusioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La relativa eccezione di inammissibilità va valutata in relazione ai singoli motivi e non in astratto sull'intero ricorso.
art. 360 bis, comma 1, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta in via preliminare perché infondata nel complesso del ricorso.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contestano valutazione e sufficienza delle prove.
art. 117 TUB
Il tasso sostitutivo per clausola nulla o indeterminata va parametrato ai BOT dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, non alla scadenza dell'ultima rata né alla maturazione di ciascuna rata.
art. 1418 c.c.
Richiamato in tema di nullità del contratto per asserito sviamento causale o indeterminatezza del tasso.
art. 1425 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di nullità/invalidità del mutuo.
art. 1346 c.c.
Richiamato in relazione all'asserita indeterminatezza dell'oggetto o del tasso del mutuo.
art. 2725 c.c.
Richiamato per sostenere la necessità della prova scritta dell'erogazione del mutuo.
art. 2726 c.c.
Richiamato per la disciplina della prova dell'adempimento e della quietanza.
art. 2734 c.c.
Richiamato in tema di confessione e dichiarazioni rese nel contratto.
art. 2730 c.c.
Richiamato come norma sulla confessione stragiudiziale.
art. 2735 c.c.
Richiamato come norma sulla confessione giudiziale e sui suoi effetti probatori.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova valore diverso da quello legale o non la valuta secondo prudente apprezzamento quando richiesto.
art. 1326 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'interpretazione del momento di conclusione del contratto.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione letterale del dato normativo sul momento della conclusione del contratto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di nullità della sentenza e di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e non consente una nuova valutazione del merito; inoltre è precluso in caso di doppia conforme.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato quale base della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 1219 c.c.
Decorso il termine di scadenza dell'obbligazione, il debitore è costituito in mora ex re senza necessità di intimazione.
art. 1182 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la mora ex re, ma la Corte ha ritenuto comunque liquida l'obbligazione in base ai criteri di determinazione del debito.
art. 1224 c.c.
Dalla mora decorrono gli interessi legali sulla somma capitale dovuta dopo la scadenza.
art. 112 c.p.c.
Non c'è ultrapetizione se il giudice ridetermina gli accessori secondo la corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto della domanda e delle impugnazioni.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'asserito giudicato sugli interessi moratori.
art. 51 TUB
Richiamato in tema di disciplina della Centrale Rischi e segnalazioni degli intermediari.
art. 53 TUB
Richiamato in tema di vigilanza e obblighi informativi degli intermediari finanziari.
art. 67 TUB
Richiamato dalla ricorrente per contestare la segnalazione in Centrale Rischi.
art. 107 TUB
Richiamato in tema di intermediari vigilati e disciplina della segnalazione dei rischi.
art. 144 TUB
Richiamato tra le norme asseritamente violate sulla segnalazione alla Centrale Rischi.
art. 145 TUB
Richiamato tra le norme asseritamente violate sulla segnalazione alla Centrale Rischi.
Massime di principio
- La nullità del contratto può essere rilevata anche in appello, ma solo se la relativa questione emerge dagli atti e dai fatti allegati entro le preclusioni assertive e istruttorie; non è consentito introdurre tardivamente nuovi fatti o nuove prove per costruire la nullità.
- In sede di legittimità non è deducibile come violazione dell'art. 2697 c.c. una mera contestazione della valutazione delle prove: il vizio sussiste solo se il giudice ha invertito l'onere probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate, rispettivamente per utilizzo di prove non introdotte o per attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto; non consente di riesaminare il merito probatorio.
- Quando il giudice di merito respinge una domanda o eccezione per ragioni processuali assorbenti, le ulteriori argomentazioni di merito rese ad abundantiam non sorreggono la decisione e non possono essere impugnate per difetto di interesse.
- Il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB va ancorato alla conclusione del contratto, secondo il dato testuale della norma, e non alla scadenza dell'ultima rata o alla maturazione di ciascuna rata.
- Il vizio motivazionale oggi censurabile in cassazione è ristretto al minimo costituzionale e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze della consulenza tecnica.
- La mora ex re può operare anche per un'obbligazione il cui importo sia determinabile in base a criteri contrattuali o legali già predeterminati, senza che siano decisive le contestazioni sull'an e sul quantum.
- La segnalazione alla Centrale Rischi non è esclusa dalla sola contestazione del debitore sulla debenza della somma quando il giudice accerti una conclamata situazione di inadempimento.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice ridetermina accessori e saldo applicando la corretta disciplina giuridica ai fatti già controversi tra le parti.
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