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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30965/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tre capi: A) violazione del divieto di frequentare pregiudicati ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; B) guida con patente revocata in stato di prevenzione (contestato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011); C) inosservanza dell'obbligo di portare la carta precettiva (art. 650 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: carenza di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza ex art. 131-bis c.p. e errata qualificazione del capo C) (che il ricorrente sosteneva dovesse essere qualificato diversamente, in particolare come art. 75 comma 1), nonché la prescrizione del capo C).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto il motivo relativo all'assenza di motivazione adeguata sul rigetto dell'istanza ex art. 131-bis per i capi B) e C), con conseguente annullamento di tali capi in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e rinvio per nuovo esame su tale punto. Ha rilevato d'ufficio l'insussistenza del fatto per il capo A) e quindi ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo A). Ha inoltre precisato che il capo B) era stato erroneamente qualificato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e che la condotta rientra nella fattispecie specifica dell'art. 73 dello stesso decreto (sanzione edittale inferiore). Ha confermato che il capo C) integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. e ha respinto la doglianza sulla prescrizione, ritenendola infondata alla data della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il giudice ha rilevato carenza di motivazione nel rigetto dell'istanza ex art. 131-bis per i capi B) e C); l'applicazione della causa di non punibilità richiede motivazione specifica sulla non reiterazione e sulle circostanze che escludono l'abitualità della condotta

  • art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, capo A e capo B

    La corte ha osservato che tale norma si riferisce a violazioni che richiedono abitualità e che la qualificazione di una specifica condotta deve rispettare i requisiti di tale fattispecie; in particolare il requisito dell'abitualità esclude che un unico episodio integri il reato di cui al capo A

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata al capo B) (guida con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione) rientri nella specifica previsione dell'art. 73 del medesimo decreto, soggetta a sanzione edittale inferiore rispetto a quanto contestato ex art. 75 comma 2

  • art. 650 cod. pen.

    La Corte ha confermato che l'omissione di esibire o portare la carta di permanenza per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione costituisce contravvenzione ex art. 650 c.p., e non il delitto previsto dall'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011, in linea con consolidata giurisprudenza

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata per l'unificazione delle pene applicate ai singoli reati contestati; la sentenza originaria aveva unificato le pene ai sensi di questa disposizione

  • art. 5, ultimo comma, legge n. 1423 del 1956 (art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011)

    art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011)

    Richiamata nella giurisprudenza citata per spiegare l'obbligo di esibire la carta di permanenza; la mancata produzione rientra nell'inosservanza di provvedimenti dell'autorità rilevante per l'art. 650 c.p.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede motivazione specifica e dimostrazioni sul punto della non reiterazione delle condotte: il mero richiamo alla 'reiterazione' senza prove non basta.
  • La violazione del divieto di frequentare pregiudicati (art. 75 d.lgs. n. 159/2011) è reato necessariamente abituale; un unico incontro episodico non integra il delitto, che richiede pluralità e stabilità di contatti.
  • L'omissione di portare o esibire la carta prescritta a soggetti sottoposti a misure di prevenzione si qualifica, secondo giurisprudenza consolidata, come contravvenzione ex art. 650 c.p., non come delitto ai sensi di art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011.
  • La corretta qualificazione giuridica di una condotta è fondamentale: ad esempio la guida con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a misure di prevenzione può rientrare in fattispecie diverse (art. 73 anziché art. 75 comma 2) con diversa misura edittale.
  • Il giudice di merito deve sempre motivare adeguatamente il rigetto di istanze premiali o di non punibilità (art. 131-bis); l'assenza o la motivazione apparente comportano annullamento e rinvio.
  • La verifica della prescrizione richiede il corretto computo dei termini alla luce degli eventi processuali; contestazioni sulla prescrizione vanno valutate alla data delle pronunce e secondo i principi di diritto consolidati.

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