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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14851/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/07/2025 che confermava la condanna del Tribunale di Roma per il reato di minaccia grave, aggravata dall'agevolazione mafiosa (art. 612, comma 2 e art. 416-bis.1 c.p.), in relazione alla lettura in udienza (13/03/2008) di un'istanza di rimessione redatta in prima persona da Bidognetti (e dallo Iovine) e letta dall'avv. Santonastaso, contenente accuse e attacchi contro magistrati e giornalisti (Capacchione e Saviano). I ricorrenti hanno proposto molteplici motivi: incompetenza per applicazione art. 11-bis c.p.p.; utilizzazione di atti e intercettazioni ritenuti inutilizzabili; tardività della querela in relazione al d.lgs. n. 36/2018; assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della minaccia; errata applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa; nullità per revoca di testi della difesa; mancata rinnovazione dell'istruttoria per prova sopravvenuta; vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine alla riferibilità al Bidognetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni principali: i profili di incompetenza territoriale sono inammissibili o irrilevanti alla luce di precedente decisione della Corte che ha ritenuto competente la Corte d'appello di Roma; le censure sulla utilizzazione di prove inutilizzabili sono generiche e, comunque, la decisione d'appello si fonda su dichiarazioni spontanee e sul contenuto dell'atto letto, non sugli atti asseritamente inutilizzabili; la querela non è tardiva perché le persone offese si erano costituite parte civile già nel procedimento originario anteriore alla riforma (quindi la volontà di punizione era già manifestata); l'aggravante mafiosa è correttamente ritenuta integrata quando la condotta abbia finalità di favorire, nel complesso, l'attività di un sodalizio mafioso, indipendentemente dal fatto che il singolo imputato fosse all'epoca formalmente capo o componente; le nullità connesse alla revoca di testi sono inammissibili perché non tempestivamente dedotte e, comunque, la prova del reato risultava già dai documenti e dalle dichiarazioni assunte; la mancata rinnovazione per prova sopravvenuta è legittima se il giudice la ritiene superflua o irrilevante; la valutazione sulla sospensione condizionale della pena è legittima anche valorizzando precedenti non definitivi. Esito pratico: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili: per ciascuna Capacchione e Saviano €5.500,00 oltre accessori; per le parti civili della Campania €4.800,00 ciascuna oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p., comma 2

    Il reato di minaccia grave è delitto di pericolo: la minaccia può essere anche indiretta o mediata e la valutazione della sua gravità si effettua con criterio medio considerando il contesto e la personalità delle parti; non è necessaria la percezione soggettiva di paura da parte della vittima.

  • art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa / aggravante)

    L'aggravante è applicabile quando la condotta è posta in essere con finalità di favorire, nel complesso, l'attività di un'associazione di tipo mafioso (silenzio-forza sul territorio, 'silenzio giornalistico'), indipendentemente dalla prova che il singolo autore sia capo o componente attivo al momento.

  • art. 11-bis c.p.p.

    La norma regola la competenza per procedimenti che coinvolgono magistrati della Direzione Nazionale Antimafia; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di incompetenza quando decisioni giurisdizionali precedenti hanno già qualificato la competenza come nazionale e pendente a Roma.

  • d.lgs. n. 36/2018, art. 12

    La disciplina transitoria non impone l'obbligo di nuova querela quando la persona offesa aveva già manifestato la volontà di punizione (es. costituendosi parte civile) prima dell'entrata in vigore della riforma; dunque la procedibilità a querela non ostava al proseguimento del procedimento.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello è obbligatoria per prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado ma il giudice valuta utilità e non indispensabilità; può rifiutare se la prova è manifestamente superflua o irrilevante.

  • art. 164 c.p.

    Nella valutazione della sospensione condizionale della pena il giudice può basarsi anche su precedenti giudiziari non definitivi e sulla capacità a delinquire; la mancata concessione è legittima se ricorre un giudizio prognostico negativo.

  • art. 495, 178 lett. c), 523, 529, 407, 238, 238-bis c.p.p.

    Richiamate in relazione a questioni processuali: ammissione/ revoca testi, verbalizzazione di istanze, utilizzabilità delle prove e impugnazioni. In particolare, la revoca di testi produce nullità se tempestivamente eccepita; le eccezioni generiche risultano inammissibili in cassazione.

  • art. 11 c.p.p., comma 3

    Richiamato nell'ambito delle censura sulla competenza territoriale: norme ordinarie sulla determinazione della competenza non prevalgono quando è in gioco la funzione nazionale esercitata da organi con competenza estesa.

Massime di principio

  • La valutazione della minaccia è prevalente oggettiva: conta il contenuto, il contesto (luogo, ruolo dell'autore, presenza di affiliati, risonanza pubblica) e non solo la percezione soggettiva della vittima; anche minacce allusive o indirette possono integrare il reato.
  • Quando la condotta è finalizzata a preservare o rafforzare il controllo territoriale di un sodalizio mafioso (es. imporre 'silenzio' a giornalisti), può sussistere l'aggravante di agevolazione mafiosa anche senza prova che l'autore fosse al momento capo o effettivo membro dell'associazione.
  • Le questioni processuali (utilizzabilità di prove, nullità per revoca testi, mancata verbalizzazione) devono essere prospettate con specificità e tempestività; in cassazione vince chi dimostra l'incidenza decisiva dell'atto viziato sulla prova di resistenza.
  • Sulla competenza per procedimenti che coinvolgono magistrati con funzione nazionale (es. DNA), l'analisi non è puramente territoriale ma può seguire la qualificazione della funzione nazionale; i conflitti già risolti da altre sezioni influenzano l'ammissibilità delle doglianze.
  • La riforma della procedibilità (d.lgs. n. 36/2018) non annulla l'effetto della precedente manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa: la costituzione di parte civile prima della riforma vale come manifestazione di volontà di punizione.
  • Richieste di rinnovazione istruttoria per prova sopravvenuta devono riguardare prove effettivamente nuove e specifiche; non sono ammissibili richieste volte a ottenere valutazioni generali o pareri su rilevanza di atti già acquisiti.
  • Per ottenere l'annullamento per vizi procedurali è necessario che il vizio non sia stato sanato (es. per mancata tempestiva eccezione) e che il vizio sia idoneo a incidere sul risultato processuale.

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