Sentenza n. 772/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza -OMISSIS-del 2025 del T.A.R. Napoli, sez. I, R.G. n. 4115 del 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di iscrizione nelle White List provinciali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa chiedeva l'ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva annullato il precedente diniego prefettizio di iscrizione nelle White List. Sosteneva che l'iscrizione disposta dalla Prefettura dopo l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 fosse soltanto un provvedimento liberatorio provvisorio e non costituisse piena esecuzione della sentenza, la quale avrebbe imposto alla Prefettura di aggiornare definitivamente la posizione dell'impresa e rilasciare la liberatoria in ragione dell'annullamento dell'informativa interdittiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale. L'impresa era stata ammessa al controllo giudiziario, conclusosi positivamente senza criticità, e la Prefettura aveva conseguentemente disposto l'iscrizione nelle White List. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui non prevede che, in caso di conclusione positiva del controllo giudiziario, la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva prosegua fino alla definizione del procedimento di aggiornamento previsto dall'art. 91, comma 5, dello stesso decreto. Poiché tale effetto consente all'impresa di operare nel circuito legale dell'economia sino alla definizione dell'aggiornamento, l'interesse azionato risultava già soddisfatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza del TAR.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
L'ammissione al controllo giudiziario e la sua conclusione positiva producono, secondo la lettura risultante dalla pronuncia costituzionale richiamata, la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva sino alla definizione del procedimento di aggiornamento.
art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva la protrazione della sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva, dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario, fino alla definizione dell'aggiornamento prefettizio.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Individua il procedimento di aggiornamento dell'informazione interdittiva, fino alla cui definizione prosegue la sospensione degli effetti dell'interdittiva in caso di esito positivo del controllo giudiziario.
artt. 3 e 41 Cost.
Parametri costituzionali in riferimento ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile per difetto di interesse la domanda proposta da un'impresa che, dopo l'annullamento del diniego di iscrizione nelle White List, abbia ottenuto l'iscrizione a seguito dell'ammissione al controllo giudiziario conclusosi positivamente, quando tale esito le consente già di operare nel circuito legale dell'economia.
- A seguito della conclusione positiva del controllo giudiziario, la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva deve protrarsi sino alla definizione del procedimento prefettizio di aggiornamento previsto dall'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; viene meno quando la situazione giuridica perseguita con il giudizio di ottemperanza sia già stata sostanzialmente soddisfatta da un provvedimento amministrativo sopravvenuto e dagli effetti legali connessi alla positiva conclusione del controllo giudiziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →