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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia della Regione Calabria nell’adozione del nuovo provvedimento espresso imposto dal giudicato in materia di accreditamento sanitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato tre istanze di accreditamento per 60 posti di Assistenza Domiciliare Integrata, 20 posti di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno e prestazioni di medicina fisica riabilitativa. La Regione aveva accolto le istanze soltanto per 5 posti di riabilitazione estensiva e le aveva respinte per il resto, recependo i pareri dell’ASP di Crotone. Il precedente provvedimento regionale era stato annullato dal TAR Calabria con sentenza n. 736/2024, confermata dal Consiglio di Stato, con obbligo di procedere a una nuova valutazione delle istanze secondo criteri non limitati alla mera saturazione del fabbisogno, ma comprendenti una valutazione comparativa della qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni. Nel giudizio di ottemperanza la ricorrente ha dedotto che, sebbene il procedimento fosse stato riavviato, la Regione non aveva ancora adottato i provvedimenti finali espressi di propria competenza. La Regione ha sostenuto che il procedimento era in corso, richiamando un nuovo parere dell’ASP, positivo per 15 prestazioni di riabilitazione estensiva e negativo per le altre richieste, nonché la successiva richiesta all’ASP di attivare la verifica dei requisiti di legge; ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha contestato che il parere dell’ASP non potesse ritenersi conclusivo, essendo necessario un provvedimento regionale finale per ciascuna istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che il giudicato non fosse stato integralmente eseguito. La riapertura del procedimento e l’acquisizione di nuovi pareri da parte dell’ASP non erano sufficienti, poiché mancava ancora il provvedimento espresso finale della Regione, autorità competente a concludere la rivalutazione delle istanze. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo della Regione di adottare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, nuovi provvedimenti espressi sulle istanze di accreditamento, in esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. È stata respinta implicitamente la richiesta regionale di cessazione della materia del contendere. Non è stata applicata l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua perché il procedimento era in corso e il ritardo risultava in parte riconducibile all’attività consultiva dell’ASP. Le spese sono state compensate per la peculiarità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre misure coercitive pecuniarie e adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato; nel caso concreto l’astreinte non è stata applicata perché ritenuta iniqua in considerazione del procedimento in corso e del concorso dell’ASP nei ritardi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera riapertura o prosecuzione del procedimento amministrativo non integra l’esecuzione del giudicato quando quest’ultimo impone all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento espresso: l’obbligo permane fino alla conclusione del procedimento con l’atto finale dell’autorità competente.
  • Quando il giudicato dispone una nuova valutazione di un’istanza amministrativa, l’amministrazione deve riesercitare il potere secondo i criteri conformativi stabiliti dalla decisione e concludere il procedimento con un provvedimento espresso; gli atti istruttori o consultivi endoprocedimentali non possono sostituire tale provvedimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
  • L’applicazione dell’astreinte nel giudizio di ottemperanza richiede una valutazione di equità e proporzionalità; essa può essere esclusa quando il procedimento sia effettivamente in corso e il ritardo dipenda, almeno in parte, dall’attività consultiva di un’amministrazione diversa da quella tenuta a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

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