Sentenza n. 5177/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’«Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 3 I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. prot. n. 5496 del 26 febbraio 2020; - della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte, recante «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015» e del relativo allegato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/3/2023: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto «Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Emilia Romagna il 12 dicembre 2022; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto «Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 14 dicembre 2022; - del decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 della Regione Liguria, recante «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, unitamente al relativo allegato 1; - del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 della Regione Lombardia, recante «Superamento del tetto di spesa dei dispositivi 3 medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lombardia il 14 dicembre 2022; - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione Marche, avente ad oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche il 14 dicembre 2022; - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 della Regione Puglia, recante «Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 12 dicembre 2022, unitamente ai relativi allegati; - della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 della Regione della Sardegna, avente ad oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022; - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, recante «Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Sicilia il 13 dicembre 2022; - del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022; - della determinazione dirigenziale n. 13812 del 14 dicembre 2022 della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto «Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicata sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento il 14 dicembre 2022; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto, recante «Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi» e dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/4/2023: - della determinazione n. 1 del 8 febbraio 2023 della Regione Puglia, recante «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, sostitutiva della precedente determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/10/2023: - del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, avente ad oggetto «Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi allegati, i quali hanno sostituito quelli del decreto n. 1247/2022, già impugnato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/3/2025: - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 della Regione Emilia Romagna, recante «Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e del relativo Allegato 1, nonché, ove occorra, della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, recante «Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti statali, accordo Stato-Regioni, linee guida e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, l’accordo del 7 novembre 2019 sulla definizione del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici e i successivi provvedimenti regionali e provinciali che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. In pendenza del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., assorbendo ogni ulteriore valutazione nel merito. Il pagamento del 25% degli importi richiesti ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, ma non ha determinato una piena soddisfazione dell’interesse originario all’eliminazione degli atti dal mondo giuridico. Per tale ragione il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, pur rilevando che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 utilizza quest’ultima espressione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, prevedendo l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento del 25% degli importi e disciplinando gli effetti processuali e la compensazione delle spese.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per la trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non realizza integralmente il bene della vita originariamente perseguito dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato attraverso l’operato successivo della pubblica amministrazione o altri fattori sopravvenuti; non è sufficiente che il ricorrente ottenga un’utilità diversa o solo parziale rispetto all’eliminazione dell’atto impugnato.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente alle imprese di estinguere un’obbligazione amministrativa mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento rende inutile l’annullamento degli atti di quantificazione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’esame dei motivi di merito.
- La qualificazione processuale dell’esito deve essere operata dal giudice sulla base degli effetti sostanziali prodotti dalla sopravvenienza, anche quando la legge descriva tali effetti utilizzando l’espressione cessazione della materia del contendere.
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