Sentenza n. 982/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 3 del 23.04.2026 prot. n. 9189 del Comune di Melendugno, in persona del Sindaco p.t., nonché del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica avente ad oggetto: “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a carico dei sigg. Greco Giulio, Greco Ludovico, Greco Francesca e Greco Domenico”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti, chiusure di veranda, cambio di destinazione d'uso e canne fumarie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la demolizione di una struttura chiusa con vetrate e infissi di alluminio e copertura in legno, realizzata su uno scoperto pertinenziale e destinata a sala di somministrazione per circa 27 mq; di un vano adibito a deposito o dispensa di circa 16 mq; della chiusura di una veranda mediante collegamento con il vano cucina per circa 15 mq; nonché di tre canne fumarie. Sono stati dedotti violazione di legge, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del legittimo affidamento. In particolare, i ricorrenti hanno invocato l'art. 6 della l. 105/2024, sostenendo che il prolungamento della veranda avrebbe dovuto essere qualificato come opera destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; hanno dedotto la violazione del testo unico dell'edilizia e del d.m. 2 marzo 2018, sostenendo l'applicabilità della tolleranza del 5% prevista per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 100 mq e la conseguente legittimità di 14 dei 27 mq contestati; hanno lamentato l'omessa considerazione del pregiudizio irreversibile che la demolizione avrebbe arrecato alle parti legittimamente assentite; hanno contestato la prescrizione relativa alla modifica del muro di prospetto; hanno invocato il carattere stagionale e temporaneo delle opere, in ragione dell'ubicazione dell'immobile in località balneare; hanno infine contestato l'ordine relativo alle canne fumarie e dedotto la possibilità di sostituire le vetrate fisse con vetrate a libro anziché procedere alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure per omogeneità. Ha ritenuto erronea la parcellizzazione prospettata dai ricorrenti, affermando che gli interventi dovevano essere valutati unitariamente e complessivamente. Dalla documentazione e dagli accertamenti comunali risultava la creazione di volumi e superfici chiusi, anche lateralmente, funzionali all'esercizio stabile di un'attività di somministrazione, non riconducibili a semplici strutture di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici. Il carattere stagionale dell'uso e l'ubicazione in località balneare non erano sufficienti a qualificare le opere come temporanee, dovendo la temporaneità essere desunta oggettivamente dal manufatto e dalla sua stabile destinazione. È stata quindi esclusa l'applicabilità della disciplina invocata per le opere di protezione solare e della tolleranza del 5% come fondamento dell'illegittimità dell'ordine demolitorio. La doglianza relativa al pregiudizio per le parti assentite è stata respinta, poiché la documentazione tecnica sull'eventuale pregiudizio può essere fatta valere, se del caso, con una successiva istanza all'amministrazione e non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. La prescrizione relativa alla modifica del muro di prospetto è stata ritenuta estranea alla vicenda, in quanto già contenuta d'ufficio nel permesso di costruire del 2013 e non dipendente da una richiesta di parte. È stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, anche per difetto del requisito della buona fede. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o di motivazione, poiché gli accertamenti e le verifiche dell'ufficio tecnico, incluse quelle sulle tre canne fumarie, erano stati ritenuti puntuali e completi. La circostanza che le vetrate laterali fossero fisse confermava la natura stabile delle opere; la possibilità di una diversa soluzione tecnica, quale la sostituzione con vetrate a libro, non rendeva illegittimo l'ordine di demolizione. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione di fatto delle spese mediante la statuizione nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, dopo la trattazione in camera di consiglio e previo avviso alle parti.
art. 6 l. 105/2024
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per qualificare il prolungamento della veranda come opera destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; il TAR ne ha escluso l'applicabilità in ragione della creazione di volumi chiusi e della stabile destinazione alla somministrazione.
d.m. 2 marzo 2018
È stato richiamato dai ricorrenti insieme alla disciplina edilizia sulla tolleranza del 5%; il TAR ha respinto la tesi della parcellizzazione dell'abuso e non ha ritenuto tale disciplina idonea a escludere la legittimità della demolizione complessiva.
Testo unico dell'edilizia
La disciplina edilizia è stata invocata per sostenere la tolleranza delle difformità e la limitazione della demolizione alla sola parte eccedente; il TAR ha ritenuto che le opere dovessero essere considerate unitariamente quali volumi e superfici funzionali a un'attività stabile.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della legittimità di un'ordinanza di demolizione, opere edilizie tra loro funzionalmente collegate devono essere valutate unitariamente quando concorrono alla creazione di nuovi volumi e superfici destinati a un'utilizzazione stabile; non è consentito frazionare l'abuso per applicare separatamente soglie di tolleranza o discipline più favorevoli.
- La qualificazione di un manufatto come opera temporanea o stagionale non dipende dalla collocazione dell'immobile in una località balneare né dal fatto che l'attività sia esercitata solo in determinati periodi dell'anno, ma dalle caratteristiche oggettive dell'opera e dalla sua stabile destinazione funzionale.
- La realizzazione di strutture chiuse con coperture e chiusure laterali, funzionali all'ampliamento di una superficie destinata alla somministrazione, non può essere ricondotta a semplici opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici quando determina la creazione di volumi stabilmente utilizzabili.
- L'eventuale pregiudizio che la demolizione delle opere abusive potrebbe arrecare a parti legittimamente assentite non incide, di per sé, sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma può essere fatto valere mediante una successiva istanza documentata all'amministrazione.
- Un'ordinanza di demolizione non è viziata da difetto di istruttoria o motivazione quando si fonda su verbali di sopralluogo e su una relazione tecnica comunale puntuali e completi rispetto alle opere contestate; la prospettazione di una soluzione alternativa meno gravosa non impone all'amministrazione di sostituire la demolizione quando l'abuso consiste nella realizzazione di opere edilizie non autorizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →