Cassazione Civile, Sentenza n. 1506/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Umbria che aveva accolto il ricorso di Eurotur Spa contro avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA) per l'anno 2006 in cui l'Agenzia aveva qualificato la società come "società di comodo" ai sensi dell'art. 30, legge n. 724/1994. L'Agenzia denunciava (i) insufficiente motivazione circa fatti decisivi e (ii) omesso esame di fatti decisivi (possesso di sette immobili, soltanto due contratti di locazione nel periodo 1992-2006 con locatari riconducibili ai familiari della legale rappresentante, elevata percentuale dei ricavi da parti correlate) che, a giudizio dell'Erario, dimostravano l'uso dello strumento societario come mero involucro patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione nella formulazione anteriore alla novella dell'art. 360 c.p.c.) e ha accolto il secondo motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non abbia confrontato tutti gli elementi oggettivi rilevanti (numero e natura degli immobili, esiguità dei contratti di locazione, legami con i locatari, concentrazione dei ricavi verso soggetti riconducibili ai soci) che potevano portare alla qualificazione di "società di comodo". Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, legge n. 724/1994
"le società ... si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ... è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali ..."
Stabilisce un test numerico di operatività; la presunzione di "società di comodo" è superabile mediante prova contraria del contribuente circa oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi previsti, purché indipendenti dalla sua volontà
art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994
"in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ... la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973"
Prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina quando esistano oggettive cause, indipendenti dalla sua volontà, che impediscono il raggiungimento della soglia di ricavi
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione novellata)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione è limitato: è denunciabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e la cui omissione, se sanata, avrebbe potuto determinare esito diverso
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Collegamento procedurale indicato dalla norma per le richieste di disapplicazione delle disposizioni antielusive richiamate dall'art. 30, comma 4-bis
Massime di principio
- In controversie su "società di comodo" il test di operatività ex art. 30 è essenzialmente matematico: il contribuente ha l'onere di provare circostanze oggettive e indipendenti che giustifichino il mancato raggiungimento delle soglie di ricavo.
- Il possesso di patrimoni immobiliari da solo non esclude la qualificazione di società di comodo; occorre documentare cause esterne e oggettive (es. assenza di autorizzazioni, condizioni di mercato) che rendono non realizzabili i ricavi figurativi.
- Contratti di locazione con soggetti riconducibili ai soci o concentrazione elevata dei ricavi verso parti correlate sono indici che il giudice deve valutare attentamente e confrontare con l'intera prova raccolta.
- Per il ricorso in Cassazione è fondamentale inquadrare le censure secondo la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.: si può ottenere annullamento solo indicando il fatto storico omesso, dove risulta, come è stato discusso e la sua decisività.
- Il giudice di merito deve motivare il confronto con tutti gli elementi oggettivi rilevanti; l'omesso esame di tali elementi decisivi giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
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