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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41661/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva chiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale svolta. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato l'istanza per asserita prescrizione del diritto; in sede di opposizione, però, ha confermato il rigetto con diversa motivazione, ritenendo che, poiché la domanda di liquidazione era stata proposta in un anno diverso da quello dell'ammissione al beneficio, il difensore dovesse provare la permanenza dei requisiti reddituali dell'assistito anche per gli anni successivi, non essendo sufficiente la sola originaria ammissione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per decisione fondata su una ragione diversa da quella posta a base del provvedimento opposto; nullità per violazione dell'art. 101 c.p.c. per decisione su questione rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio; violazione degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 sul diritto del difensore alla liquidazione; violazione degli artt. 76, 79 e 112 d.P.R. 115/2002 quanto ai requisiti del patrocinio e all'obbligo di comunicare le variazioni reddituali; violazione dell'art. 2729 c.c. per avere desunto presuntivamente la sussistenza dei presupposti di revoca solo dal decorso del tempo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il Tribunale ha deciso sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio, diversa da quella posta a fondamento del decreto opposto, senza instaurare il necessario contraddittorio con le parti. Tale omissione integra la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa, quando la parte ricorrente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata tempestivamente sottoposta al contraddittorio. Per questo l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo accolto ha riguardato soprattutto la decisione fondata su una questione officiosa non sottoposta al contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra domanda e decisione; la Corte non si è soffermata su questo profilo, ritenendo assorbente il vizio di "terza via".

  • art. 101 c.p.c.

    la decisione non può essere fondata su una questione rilevata d'ufficio, mista di fatto e di diritto, senza previa provocazione del contraddittorio, pena nullità per violazione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come fondamento del giusto processo e del contraddittorio; il rilievo decisivo è stato però ricondotto all'art. 101 c.p.c.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    invocato per affermare che il diritto del difensore alla liquidazione deriva dall'ammissione al patrocinio e non dalla prova di permanenza successiva dei requisiti reddituali.

  • art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme all'art. 82 per sostenere l'autonomia del diritto del difensore alla liquidazione dei compensi.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione ai requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'assistito di comunicare le variazioni reddituali fino alla definizione del processo; la Corte non ha però deciso nel merito su tale obbligo.

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare l'uso di una presunzione sulla sussistenza dei presupposti di revoca del beneficio basata soltanto sul decorso del tempo.

Massime di principio

  • Quando il giudice fonda la decisione su una questione di fatto e di diritto rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta alle parti, si determina una nullità per violazione del contraddittorio, a condizione che la parte che la denuncia indichi concretamente quale difesa avrebbe potuto svolgere.
  • La decisione di merito che si discosti dalla ragione posta a base del provvedimento opposto, introducendo un autonomo e decisivo fondamento fattuale non discusso tra le parti, espone il provvedimento a censura per lesione del diritto di difesa.
  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, il tema dell'eventuale permanenza dei requisiti reddituali può comportare accertamenti di fatto; se il giudice intende farne derivare conseguenze decisive sulla liquidazione del compenso, deve prima consentire alle parti di interloquire e di produrre prova contraria.
  • La questione relativa alla spettanza della liquidazione al difensore non può essere risolta facendo derivare automaticamente il diniego dal solo decorso del tempo rispetto all'ammissione, se tale assunto non è stato oggetto di contraddittorio.
  • Il vizio processuale relativo alla decisione "a sorpresa" assorbe le ulteriori censure quando esso è sufficiente a determinare la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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