Sentenza del 08/02/2017 n. 3334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava gli avvisi di accertamento sostenendo di non essere titolare di redditi e che l’imbarcazione da diporto, utilizzata dall’Ufficio come elemento presuntivo della capacità contributiva, fosse stata acquistata con denaro del coniuge. Dopo che la Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell’Ufficio ritenendo non superate le presunzioni fiscali, la contribuente ricorreva per cassazione sostenendo di non aver avuto conoscenza del giudizio davanti alla Commissione centrale e chiedendo di poter proporre impugnazione tardiva quale contumace involontaria. Deduceva inoltre irregolarità nelle notificazioni, perché gli atti erano stati ricevuti da una persona diversa da lei senza indicazione della relativa qualifica e senza comunicazione di avvenuta notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto provato, tramite gli avvisi di ricevimento, che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati notificati presso il domicilio della contribuente e ricevuti da una persona ivi rinvenuta, così come era stata comunicata la pubblicazione della sentenza. Le notificazioni dirette a mezzo posta raccomandata, consentite dalla disciplina tributaria applicabile all’epoca, non erano soggette alle formalità proprie delle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario, inclusa la comunicazione di avvenuta notifica e l’indicazione della qualifica del consegnatario. La contribuente non ha fornito prova dell’assoluta estraneità del ricevente al proprio domicilio o alla propria sfera personale e familiare; pertanto non è stata riconosciuta come contumace involontaria e non ha potuto beneficiare dell’impugnazione tardiva. È stata inoltre condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327, comma 2, c.p.c.
La disposizione consente l’impugnazione tardiva quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione.
La possibilità di impugnare oltre il termine ordinario richiede la prova effettiva della mancata conoscenza del processo e della riconducibilità di tale mancata conoscenza a un vizio della notificazione. La mera contestazione della parte non è sufficiente.
Art. 292 c.p.c.
La norma è stata richiamata in relazione alla tutela del contumace involontario. Nel caso concreto, tale condizione è stata esclusa perché le notificazioni risultavano regolarmente eseguite presso il domicilio della contribuente.
Art. 139 c.p.c.
Le formalità previste per la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario non si applicano automaticamente alle notificazioni tributarie effettuate direttamente tramite raccomandata ordinaria, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
Nel processo tributario dell’epoca era ammessa la notificazione diretta tramite servizio postale, senza intervento dell’ufficiale giudiziario. Per tali notificazioni si applicavano le regole delle raccomandate ordinarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
È indicato come disposizione successiva e corrispondente alla disciplina previgente sulle notificazioni nel processo tributario.
D.P.R. n. 655 del 1982 e normativa regolamentare postale
Per le notificazioni dirette tramite raccomandata ordinaria, l’avviso di ricevimento è valido anche se sottoscritto da una persona diversa dal destinatario senza indicazione della relativa qualifica, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario.
Legge n. 890 del 1982
Le formalità previste per le notificazioni postali eseguite dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore non sono state ritenute applicabili alle notificazioni tributarie dirette effettuate con raccomandata ordinaria.
Massime di principio
- Quando un atto tributario o processuale è inviato direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la validità della notifica può dipendere dalle regole della raccomandata ordinaria e non dalle formalità più rigorose previste per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario.
- La consegna presso il domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di una persona presente sul posto possono essere sufficienti, anche se l’avviso non indica la qualifica o il rapporto del consegnatario con il destinatario.
- Chi sostiene di non aver avuto conoscenza del processo deve fornire una prova concreta del vizio della notificazione; la semplice dichiarazione di non aver ricevuto personalmente l’atto non è generalmente sufficiente.
- Per ottenere la rimessione in termini o l’impugnazione tardiva come contumace involontario occorre dimostrare sia la mancata conoscenza del giudizio sia l’irregolarità della notificazione che l’ha determinata.
- La contestazione dell’identità o dell’estraneità del soggetto che ha ricevuto la raccomandata richiede una prova specifica; la sentenza richiama, in particolare, la possibilità della querela di falso per dimostrare l’assoluta estraneità del firmatario alla sfera personale o familiare del destinatario.
- Nel processo tributario, quando l’Amministrazione dimostra documentalmente la regolarità delle notifiche e il contribuente non offre una prova contraria concreta, prevale la presunzione di validità della notificazione e il ricorso tardivo può essere dichiarato inammissibile.
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