Sentenza n. 906/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (Sui) di Frosinone in data 18.08.2025, relativo alla pratica P‑Fr/L/Q/2024/100923, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato il 22.05.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone, nonché mancata valutazione del subentro di un nuovo datore di lavoro e di soluzioni conservative del soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, sostenendo: la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di revoca sarebbe stato notificato a un indirizzo indicato come luogo di lavoro e sistemazione alloggiativa, ma non più corrispondente al suo domicilio effettivo; la violazione dell'art. 42 d.l. 73/2022 e dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, per motivazione apparente e mancata verifica del disconoscimento della domanda da parte del datore di lavoro; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento, per non avere considerato la buona fede del lavoratore e la sua estraneità a eventuali condotte fraudolente del datore; omessa valutazione del subentro di un nuovo datore di lavoro o del rilascio di un permesso per attesa occupazione, in presenza di circostanze non imputabili al lavoratore; violazione dei termini e irragionevole durata del procedimento, che avrebbe determinato il ribaltamento della posizione del ricorrente dopo il rilascio del nulla osta e del visto. In via subordinata, ha chiesto il riesame della posizione, la valutazione del subentro, la conversione o il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato o, in alternativa, di un permesso per ricerca di occupazione o altra soluzione di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e quindi non necessario accertare preliminarmente la tempestività dell'impugnazione. Il primo motivo è stato respinto perché il preavviso e la revoca erano stati notificati all'indirizzo indicato dal lavoratore nella domanda di nulla osta e non risultava che egli avesse comunicato il successivo cambio di recapito. Le censure relative alla mancata considerazione di fatti sopravvenuti sono state ritenute irrilevanti, poiché tali fatti erano successivi al provvedimento impugnato e comunque non avrebbero potuto modificare l'esito di un procedimento fondato sull'originaria mancanza dei requisiti. La motivazione della revoca è stata ritenuta sufficiente, avendo indicato il disconoscimento della domanda da parte del datore di lavoro, acquisito nell'ambito dei controlli sui requisiti per l'ingresso; la buona fede e l'estraneità del lavoratore sono state considerate irrilevanti rispetto alla carenza originaria del presupposto legale. Il provvedimento è stato qualificato come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta. Il TAR ha escluso che il successivo rapporto di lavoro con altro datore potesse rilevare, perché estraneo al procedimento tipico e non formalizzato mediante la modifica del contratto di soggiorno e del Mod. 209. Ha inoltre escluso il permesso per attesa occupazione, poiché esso presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; nella fattispecie, invece, il rapporto originario non era mai sorto. Anche le doglianze sulla durata del procedimento sono state respinte: non si trattava di revoca discrezionale ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma dell'accertamento dell'assenza ab origine dei requisiti per l'ingresso. Sono state respinte anche le domande subordinate. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato mediante la notificazione del preavviso all'indirizzo indicato dal richiedente, in assenza di comunicazione del successivo cambio di recapito.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il procedimento per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, richiedendo la domanda del datore di lavoro, il nulla osta, il visto, la stipula del contratto di soggiorno e gli adempimenti collegati al Mod. 209. La mancanza originaria della domanda effettiva del datore impedisce il mantenimento del titolo e non può essere sanata da un'occupazione successiva estranea al procedimento.
art. 22, commi 5-ter, 5-quinquies e 6, d.lgs. 286/1998
Sono stati utilizzati come base per ritenere vincolato il controllo dei requisiti e legittima la decadenza o revoca sanzionatoria del nulla osta quando emerga l'assenza originaria dei presupposti per l'ingresso.
art. 22, commi 11 e 12, d.lgs. 286/1998
La possibilità di proseguire il percorso lavorativo o di valorizzare un rapporto successivo presuppone il rispetto degli strumenti tipici del procedimento, inclusa la modifica del contratto di soggiorno e del Mod. 209; non è sufficiente un'occupazione instaurata al di fuori del percorso previsto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le sopravvenienze favorevoli possono essere valutate solo se giuridicamente incardinate nel procedimento e negli strumenti previsti dalla disciplina dell'immigrazione; non rilevano automaticamente rapporti di lavoro successivi e autonomi rispetto al procedimento originario.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non trova applicazione quando l'amministrazione non procede a una nuova ponderazione discrezionale degli interessi, ma accerta l'originaria insussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta.
art. 42 d.l. 73/2022
È richiamato quale disciplina applicabile ai controlli e alla verifica dei presupposti del nulla osta, senza incidere sulla necessità che i requisiti sostanziali sussistano originariamente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca o decadenza del nulla osta al lavoro subordinato può essere adottata in forma vincolata quando i controlli evidenzino l'originaria insussistenza di un requisito indefettibile per l'ingresso, quale l'effettiva richiesta del datore di lavoro che ha attivato il procedimento.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato regolarmente instaurato e successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore; non è rilasciabile quando il rapporto di lavoro originario non è mai sorto.
- L'instaurazione di un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello indicato nella domanda di nulla osta non sana l'originaria carenza dei presupposti di ingresso se non è formalizzata attraverso gli strumenti previsti dalla disciplina, tra cui la modifica del contratto di soggiorno e del Mod. 209.
- La buona fede del lavoratore e la sua estraneità al disconoscimento della domanda da parte del datore non rendono irrilevante l'originaria mancanza del presupposto legale per l'ingresso, quando il sistema normativo subordina il titolo alla richiesta effettiva del datore e al perfezionamento del relativo iter.
- Le sopravvenienze lavorative favorevoli possono essere valutate dall'amministrazione soltanto se incardinate nel procedimento tipico previsto per il rilascio del permesso di soggiorno; non producono effetti automatici quando siano sorte al di fuori di tale percorso.
- La notificazione del preavviso e del provvedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda è idonea a garantire il contraddittorio procedimentale, quando l'interessato non abbia comunicato all'amministrazione il successivo mutamento del recapito.
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