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Ordinanza

Ordinanza n. 1449/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza Comune di Pozzuoli n. 172 del 02.04.2026 – Diffida alla demolizione e riduzione di ripristino ex art. 35 DPR 380/01 e 54 e 1161 del Cod. Nav. di una struttura sita in Via Napoli n. 14 in Pozzuoli – (doc. n. 1); - degli atti istruttori del procedimento tra cui la comunicazione di avvio del procedimento 8893 del 20.01.2026 (doc. n. 4), i sopralluoghi di cui alle relazioni 09.01.2026 prot. n. 2837 (doc. n. 3), 19.03.2026 prot. n. 41033 (doc. n. 6), e successiva integrazione prot. 44800 del 27.03.2026 (doc. n. 7), unitamente alla pretesa istruttoria compiuta dall’Ufficio Controllo del Territorio; - degli accertamenti tecnici privi di protocollo del 04.11.2025 e del 18.03.2026 richiamati nel provvedimento di cui sub a) e non allegati in atti; - comunicazione di decadenza dell’autorizzazione n. 26 del 20.02.2026 per occupazione suolo pubblico (doc. n. 2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi inclusi i citati Regolamenti Comunali sé ed in quanto lesivi della posizione delle società ricorrenti, ivi incluse le note del Comune di Pozzuoli del 27.04.2026 prot. n. 0058005 e 0058011 indirizzate alla Ennellegi s.r.l. di diniego rinnovo autorizzazione di occupazione suolo pubblico per i dehors della ricorrente (docc. nn. 36 e 37).

Giustizia amministrativa202602824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di diffida alla demolizione e ripristino di una struttura, connessi atti istruttori, comunicazione di decadenza dall'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e dinieghi di rinnovo dell'autorizzazione per dehors

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza del Comune di Pozzuoli recante diffida alla demolizione e riduzione in pristino di una struttura sita in Pozzuoli, adottata ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione. Sono stati contestati anche la comunicazione di avvio del procedimento, i sopralluoghi e le relative relazioni, l'istruttoria dell'Ufficio Controllo del Territorio, accertamenti tecnici privi di protocollo e non allegati, la comunicazione di decadenza dall'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e gli ulteriori atti connessi, compresi i dinieghi di rinnovo dell'autorizzazione per i dehors. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate necessitino di un adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha ravvisato, inoltre, che le esigenze cautelari delle ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica, disponendo nelle more la sospensione degli atti impugnati, così da consentire la decisione della causa re adhuc integra. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 29 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare; il giudice ha disposto la sospensione degli atti impugnati nelle more della trattazione di merito.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa richiamata nell'ordinanza comunale per la diffida alla demolizione e la riduzione in pristino della struttura.

  • art. 54 Codice della navigazione

    È stato richiamato dall'ordinanza comunale quale ulteriore fondamento della misura di ripristino.

  • art. 1161 Codice della navigazione

    È stato richiamato dall'ordinanza comunale quale ulteriore fondamento della misura di ripristino.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito e, nelle more, sospendere gli atti impugnati per preservare l'integrità della situazione controversa.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione interinale, quando la celere fissazione dell'udienza di merito non sia da sola sufficiente a tutelare le esigenze cautelari prospettate e occorra evitare che l'esecuzione degli atti produca effetti pregiudizievoli prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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