Sentenza n. 336/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.165 del 26 maggio 2025, recante d.a.spo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della Questura di Chieti, recante divieto di accesso per due anni a un'ampia serie di impianti, manifestazioni sportive e luoghi connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, emesso in relazione all'episodio verificatosi durante una partita di calcio del campionato regionale under 17, nel quale, mentre svolgeva le funzioni di guardialinee, aveva colpito con la bandierina un giocatore della squadra avversaria. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità. In particolare, il ricorrente ha contestato l'estensione generica e indeterminata del divieto, riferita a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea, a competizioni ufficiali e amichevoli, sedute di allenamento, campionati di diverso livello, calcio a cinque e basket, nonché a un'ampia pluralità di aree, luoghi di transito, parcheggi, stazioni, mezzi di trasporto ed esercizi pubblici. Ha inoltre lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza di ragioni di urgenza, l'incertezza sulla possibilità di continuare a praticare attività sportiva e allenamenti e la mancata esplicitazione delle ragioni della durata biennale del divieto. In sede cautelare, il TAR aveva già rilevato la necessità di riesaminare il provvedimento alla luce del principio di proporzionalità e di precisarne, contenerne e definirne i limiti; l'Amministrazione non ha dato riscontro a tale ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Pur riconoscendo il disvalore dell'episodio contestato, ha ritenuto che il contenuto dispositivo del provvedimento, per l'ampiezza temporale e spaziale e per la pluralità indiscriminata di impianti, manifestazioni, categorie di competizioni, discipline sportive e luoghi interessati, fosse difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità. Il giudice ha valorizzato anche il mancato riscontro dell'Amministrazione all'ordinanza cautelare con cui era stato richiesto il riesame dell'atto e la migliore delimitazione del divieto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono state fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
“a carico del -OMISSIS-, il DIVIETO DI ACCESSO per anni 2 (due) a far data dalla notifica del presente provvedimento...”
Il DASPO deve essere esercitato entro limiti coerenti con la finalità preventiva perseguita e con il principio di proporzionalità; l'ampiezza indiscriminata dei divieti imposti può determinarne l'illegittimità.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- Il DASPO, pur avendo natura preventiva e potendo incidere su una pluralità di manifestazioni e luoghi connessi agli eventi sportivi, deve essere delimitato in modo specifico e proporzionato rispetto alla condotta contestata e alla finalità di prevenzione perseguita.
- Un divieto di accesso che, senza adeguata specificazione e motivazione, si estenda indiscriminatamente a tutti gli impianti sportivi nazionali ed europei, a competizioni di ogni livello e disciplina, agli allenamenti e a una vasta gamma di luoghi di sosta, transito e trasporto, è illegittimo per contrasto con il principio di proporzionalità.
- Quando il giudice cautelare ordina all'Amministrazione di riesaminare e delimitare un DASPO e l'Amministrazione non fornisce alcun riscontro, tale inerzia rileva nella successiva valutazione della legittimità dell'atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →