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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del 25 ottobre 2024 con il quale la Direzione Regionale della Lombardia comunicava al Dott. Stefano Marini la cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 ritenendolo inadempiente a diverse obbligazioni tributarie unitamente alle note del 13.11.2024 ovvero del 14.11.2024 e del 02.12.2024 della Direzione Regionale della Lombardia senza protocollo, a firma del capo Ufficio Christian Auricchio, di riconferma della cancellazione del 25.10.2024; - delle presupposte verifiche in data 17 ottobre 2024 e del 26 novembre 2024 dell’Agenzia Entrate Riscossione della Sardegna e della Direzione Regionale della Lombardia riguardanti la decadenza del Dott. Stefano Marini dai piani di rateazione “… a causa delle numerose rate, anche non consecutive, non pagate”. - della nota del 02.12.2024 e della nota del 10.12.2024 dell’Agenzia Entrate Riscossione della Sardegna senza protocollo e senza firma, inviata via PEC inviata al Ricorrente; - della nota del 02.12.2024 della Direzione Regionale della Lombardia di conferma della nota del 02.12.2024 dell’Agenzia Entrate Riscossione della Sardegna inviata al Ricorrente.

Giustizia amministrativa202500333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, fondata sulla decadenza da piani di rateizzazione tributaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, nonché gli atti presupposti e consequenziali, deducendo contestualmente la rilevanza delle decadenze da diversi piani di rateizzazione, adottate per il mancato pagamento di un numero di rate superiore alla soglia consentita. Ha chiesto la sospensione o il differimento del giudizio, documentando di avere impugnato gli atti di decadenza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari. Il TAR ha rilevato che le controversie relative agli atti di decadenza sono sottratte alla propria giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., sino alla definizione con sentenza passata in giudicato delle controversie pendenti davanti al giudice tributario. Il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria, poiché l’eventuale accoglimento dei ricorsi tributari comporterebbe la caducazione ex tunc degli atti di decadenza sui quali si fonda la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 241/1997

    Individua l’abilitazione normativa per il rilascio del visto di conformità e costituisce il riferimento dell’elenco dal quale il ricorrente è stato cancellato.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.

  • art. 79 c.p.a.

    Costituisce la base processuale amministrativa per disporre la sospensione del giudizio in presenza del rapporto di pregiudizialità individuato dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende da atti presupposti la cui cognizione appartiene alla giurisdizione tributaria, e l’eventuale annullamento di tali atti comporterebbe la loro caducazione ex tunc, sussiste un rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione necessaria del giudizio amministrativo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.
  • Il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio sino alla definizione con sentenza passata in giudicato della controversia devoluta al giudice tributario quando la decisione sulla domanda di annullamento dell’atto amministrativo dipende strettamente dalla validità di atti tributari presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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