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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32836/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro indicata come prestito personale. La debitrice ha proposto opposizione tardiva deducendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e la nullità delle notifiche eseguite presso l'originaria abitazione senese, sostenendo di essersi trasferita a Roma dal 2015 e che il creditore conoscesse tale trasferimento. Il Tribunale di Siena ha accolto l'opposizione, ritenendo che la notificazione presso la residenza anagrafica fosse nulla perché il destinatario non dimorava più abitualmente lì e che la competenza dovesse radicarsi a Roma, luogo dove l'obbligazione era sorta e dove era ubicato il domicilio del creditore. Il creditore ha quindi chiesto il regolamento necessario di competenza, lamentando la violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che avrebbe legittimamente utilizzato l'indirizzo risultante dai registri anagrafici e da un atto pubblico, non essendo emersa alcuna diversa indicazione certa del nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio della destinataria; ha inoltre evidenziato che la controparte avrebbe ricevuto regolarmente la corrispondenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha confermato che, ai fini della notificazione e dell'individuazione del giudice competente, rileva la residenza o dimora effettiva del destinatario e che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo, superabile da prova contraria; il notificante ha quindi l'onere di verificare concretamente il luogo di abituale presenza del destinatario. Nel caso concreto, il Tribunale di Siena aveva correttamente valorizzato le risultanze istruttorie da cui emergeva che la formale residenza senese era stata mantenuta solo per ragioni di convenienza fiscale e che entrambe le parti erano rientrate nel Lazio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione del foro di Siena anche in base all'art. 20 c.p.c., poiché l'obbligazione dedotta doveva considerarsi collegata a Roma, dove era situato anche il domicilio del creditore ai fini dell'art. 1182 c.c. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento necessario di competenza

    è il rimedio utilizzato per contestare la sentenza che ha declinato la competenza territoriale

  • art. 18 c.p.c.

    è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora

    la competenza si determina sulla residenza o dimora effettiva del convenuto, non sulla sola risultanza anagrafica

  • art. 20 c.p.c.

    foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    il foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione può radicare la competenza, ma va coordinato con le regole sull'adempimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva

  • art. 1182 c.c.

    ai fini dell'individuazione del luogo di adempimento, in mancanza di determinazione, rileva il domicilio del creditore; nel caso concreto ciò conduceva a Roma

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della notificazione al convenuto e della competenza territoriale ex art. 18 c.p.c., conta la residenza o dimora effettiva e abituale del destinatario; le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e possono essere superate da qualsiasi prova contraria apprezzata dal giudice.
  • Sul notificante grava l'onere di verificare con ordinaria diligenza il luogo di effettiva abitazione del destinatario quando vi siano elementi idonei a dubitare della corrispondenza tra residenza anagrafica e situazione reale.
  • Nei diritti di obbligazione, il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi va coordinato con l'art. 1182 c.c.; se il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore e questo è individuato in un determinato luogo, tale luogo può fondare la competenza.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle prove raccolte, che la formale residenza è stata mantenuta solo apparentemente e che la residenza/dimora effettiva è altrove, la censura in regolamento di competenza non può limitarsi a valorizzare i dati anagrafici.
  • La notifica eseguita presso la residenza anagrafica è nulla se risulta che il destinatario si era trasferito altrove e il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza o dimora.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaNotificazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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