Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1732/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)

La controversia

Il 14 ottobre 2010 i Carabinieri contestarono a un conducente la violazione dell’art. 187, comma 1, C.d.S., rilevando che circolava in condizioni di alterazione psicofisica attribuita all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il 21 ottobre 2010 la Prefettura di Brindisi dispose la sospensione della patente per due anni e la decurtazione di dieci punti. Il conducente propose opposizione davanti al Giudice di pace di Ceglie Messapica, che la rigettò con sentenza del 10 giugno 2011. In appello, il Tribunale di Brindisi accolse il gravame, annullò il decreto prefettizio e condannò l’amministrazione al rimborso delle spese di entrambi i gradi. Ritenne che non bastasse provare l’assunzione di stupefacenti e giudicò insufficienti, quali meri indizi, le analisi delle urine, le dichiarazioni dell’interessato e le circostanze riferite dagli agenti, anche perché non risultavano accertate la quantità assunta e la sua incidenza sullo stato psicofisico al momento del controllo. Il Ministero dell’Interno ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 187 C.d.S. e dell’art. 2697 c.c.: sosteneva che l’assunzione di cannabinoidi risultante dalle urine, i sintomi verbalizzati (eccitazione, senso di sicurezza e occhi lucidi) e la dichiarazione di aver fatto uso di stupefacenti il giorno precedente costituivano elementi sufficienti a provare lo stato di alterazione, senza necessità di una specifica analisi medica o di determinare la quantità assunta. Secondo il ricorrente, una volta forniti tali elementi, spettava al conducente dimostrare che l’alterazione dipendesse da una causa diversa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’art. 187 C.d.S., occorre accertare sia l’assunzione di stupefacenti sia uno stato di alterazione psicofisica causato da essa, ma che tale alterazione non richiede necessariamente una specifica analisi medica né coincide con uno stato di intossicazione: può essere desunta dagli accertamenti biologici, dalle deposizioni e dal contesto del fatto. Ha quindi censurato il Tribunale per aver valorizzato la mancata determinazione della quantità di sostanza e per aver ritenuto insufficienti gli elementi probatori raccolti, rilevando inoltre che, in assenza di riscontro di un diverso fattore eziologico, non era condivisibile escludere il nesso tra assunzione e alterazione. Cassata la sentenza d’appello, la Corte ha deciso nel merito, rigettando l’appello del conducente contro la sentenza del Giudice di pace del 10 giugno 2011 e lasciando così ferma la reiezione dell’opposizione al provvedimento prefettizio. Ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio; ha inoltre escluso il presupposto per porre a carico dell’amministrazione ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 187 C.d.S.

    Segnatamente, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

    L’alterazione psicofisica richiesta dalla disposizione può essere provata anche senza una specifica analisi medica, attraverso la valutazione congiunta degli accertamenti biologici, delle deposizioni e del contesto del fatto; non è necessario accertare uno stato di intossicazione.

  • art. 2697 c.c.

    In dipendenza perciò dell’insussistente necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., nel merito e pertanto faccia luogo al rigetto dell’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Messapica del 10.6.2011.

    La disposizione è denunciata dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte non ne enuncia né applica autonomamente una regola interpretativa: decide la questione probatoria applicando i criteri di accertamento dell’art. 187 C.d.S.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto può farsi luogo per relationem, nei termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza citati.

    La Corte può enunciare il principio di diritto richiamando per relationem gli insegnamenti giurisprudenziali già citati.

  • art. 384, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.

    In dipendenza perciò dell’insussistente necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., nel merito e pertanto faccia luogo al rigetto dell’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Messapica del 10.6.2011.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In dipendenza del buon esito del ricorso e della veste di amministrazione dello Stato del ricorrente non sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

    Nel caso deciso, il buon esito del ricorso e la qualità di amministrazione dello Stato del ricorrente escludono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della violazione dell’art. 187 C.d.S. occorre provare sia l’assunzione di sostanze stupefacenti sia uno stato di alterazione psicofisica del conducente causalmente riconducibile all’assunzione; non è sufficiente la sola prova dell’assunzione.
  • Lo stato di alterazione rilevante ai sensi dell’art. 187 C.d.S. non deve essere accertato necessariamente mediante una specifica analisi medica e non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione: può essere desunto dagli accertamenti biologici, dalle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato.
  • Non è necessario determinare la quantità di sostanza stupefacente assunta per accertare l’alterazione psicofisica; la prova può risultare dalla valutazione complessiva degli elementi raccolti.
  • In presenza di elementi probatori dell’assunzione e di manifestazioni di alterazione, non è condivisibile escludere il nesso causale con l’assunzione senza riscontro dell’operatività di un fattore eziologico di diversa natura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.