Cassazione Civile, Ordinanza n. 15225/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione di presa in carico relativa a una pretesa IRPEF per l’anno 2008. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, la mancata notifica degli atti prodromici, sostenendo che l’avviso di accertamento non le fosse stato regolarmente notificato; la CTR, ritenuta regolare la notificazione dell’atto presupposto, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. In cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la situazione come irreperibilità assoluta anziché relativa e che non fossero stati compiuti gli adempimenti necessari a rendere conoscibile l’atto. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l’atto formalmente impugnato era la comunicazione di presa in carico, la quale non è atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e non è lesiva, avendo mera funzione partecipativa; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse e perché rivolto contro un atto non impugnabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione di presa in carico non rientri tra gli atti impugnabili e non incida autonomamente nella sfera giuridica del contribuente, essendo solo un atto informativo dell’avvenuta trasmissione del titolo all’agente della riscossione. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata o irregolare notificazione dell’avviso di accertamento non rende di per sé l’atto inesistente, ma incide sulla sua efficacia; il contribuente può far valere il vizio di notifica solo impugnando un successivo atto lesivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti dell'accertamento tributario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 140 c.p.c.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione della situazione notificatoria e la mancata esecuzione degli adempimenti previsti.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che la comunicazione di presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La comunicazione di presa in carico dell'atto esecutivo da parte dell'agente della riscossione ha funzione meramente partecipativa e informativa e, di regola, non costituisce un atto autonomamente lesivo né impugnabile.
- Nel processo tributario l'interesse a ricorrere richiede un atto attuale e lesivo; se il contribuente deduce solo il vizio di notificazione di un avviso di accertamento e non impugna un successivo atto lesivo, manca l'interesse concreto ad agire.
- La notificazione dell'avviso di accertamento non è un requisito di validità dell'atto impositivo, ma una condizione integrativa di efficacia: l'atto non notificato correttamente non diventa per ciò solo inesistente, se il contribuente ne abbia comunque avuto conoscenza entro i termini decadenziali.
- Il difetto di notificazione dell'atto presupposto può essere fatto valere come vizio dell'atto lesivo successivo, non come autonoma censura contro un atto meramente informativo o partecipativo.
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