Sentenza del 30/01/2023 n. 319 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Notifica di atto impositivo tramite servizio postale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione delle cartelle di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria per mancata o non provata notifica degli atti presupposti (cartelle e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), violazione delle tempistiche previste dagli artt. 25 e 77 del DPR 602/1973 e dell'art. 6 co.5 L.212/2000, eccezione di inesistenza dell'atto notificato tramite servizio postale privato (Nexive) e domanda di declaratoria di prescrizione di parte del credito. Contestazione anche della legittimità delle spese di procedura e del mancato contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Commissione ha parzialmente accolto l'appello del ricorrente. Ha escluso l'eccezione sull'uso della posta privata, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha limitato la riserva di Poste Italiane alle sole notifiche giudiziali e violazioni codice strada. Tuttavia ha rilevato che, conformemente alla sentenza delle Sezioni Unite Cass. n.10012/2021, l'agente della riscossione non ha provato il perfezionamento della procedura notificatoria in caso di 'compiuta giacenza' poiché non ha prodotto la raccomandata A.R. insieme alla comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Di conseguenza la notifica di una cartella prodromica è stata dichiarata nulla con effetto anche sulla decadenza del potere impositivo. La pretesa relativa all'anno 2008 è stata dichiarata prescritta in base alla normativa sui termini di accertamento degli enti locali (art. 1, c.161 L. 296/2006). Per altri ruoli la Corte ha dichiarato l'illegittimità per carenza probatoria o ha confermato le notifiche ritenute provate; la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta tardiva rispetto al termine dei 180 giorni. Spese compensate.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamate per premere sull'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e del giusto processo nella verifica del perfezionamento delle notifiche; orientano la lettura dell'art. 8 della L. 890/1982 in senso favorevole alla prova piena della notifica
Legge 24 novembre 1981 n. 890
Regola la notifica a mezzo servizio postale; interpretata alla luce della Costituzione per ritenere che, in caso di mancata consegna per giacenza, il perfezionamento si prova solo con la A.R. contenente il CAD
Codice di procedura civile
Prevede l'obbligo di deposito del piego presso l'ufficio postale in caso di temporanea assenza del destinatario; il giudice richiede prova del corretto adempimento dell'iter (es. CAD)
DPR 29 settembre 1973 n. 602
Stabilisce termini e modalità delle notifiche e degli atti di riscossione e requisiti per l'iscrizione ipotecaria; la mancata comunicazione tempestiva o regolare può determinare nullità dell'atto e decadenza del potere impositivo
Legge 23 dicembre 2005 n. 262 / Legge 296/2006
art. 1, comma 161 L. 296/2006
Fissa il termine di decadenza quinquennale per gli avvisi di accertamento degli enti locali; applicato per dichiarare prescritta la pretesa relativa al 2008
Decreto-Legge 19 giugno 2018 n. 119, convertito L. 136/2018
Prevede l'annullamento automatico di debiti affidati nel periodo indicato e può comportare l'illegittimità automatica di talune cartelle per importi inferiori a 1.000 euro
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
SS.UU. sent. n. 10012/2021
Principio vincolante secondo cui quando la raccomandata non è consegnata e si invoca la giacenza, il notificante deve provare il deposito mediante la A.R. contenente il CAD; la sola prova di spedizione non è sufficiente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
SS.UU. sent. n. 8416/2019
Ha chiarito che dall'anno 2011 la riserva di Poste Italiane alle notifiche è limitata alle sole notifiche giudiziali e alle violazioni al codice della strada, consentendo l'uso di operatori postali privati per gli atti sostanziali
Massime di principio
- Onere della prova della notifica: quando la notifica postale non si perfeziona per consegna diretta ma si insiste sulla 'compiuta giacenza', il notificante deve produrre in giudizio la raccomandata A.R. con la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); la sola prova di spedizione o di frontespizio non è sufficiente
- Uso di operatori postali privati: dalla giurisprudenza di legittimità è ammesso l'impiego di servizi postali privati per notifiche di atti amministrativi e di riscossione, fatta eccezione per le notifiche giudiziali e le violazioni del codice della strada
- Nullità della notifica e conseguenze: la mancata prova del perfezionamento della notifica può determinare la nullità dell'atto impositivo, la decadenza del potere impositivo e la possibile prescrizione del credito
- Tempi per iscrizione ipotecaria: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le successive fasi devono rispettare i termini normativi (ad es. 180 giorni per taluni adempimenti); la tempestività è elemento essenziale per la legittimità dell'iscrizione
- Prova documentale richiesta: in sede di difesa, richiedere sempre la produzione integrale della raccomandata A.R., del CAD e degli avvisi di giacenza firmati; se non prodotti, criticare la regolarità del procedimento notificatorio
- Verificare efficacia di sanatorie legislative: valutare se il debito ricada in annullamenti automatici previsti da misure legislative (es. art. 4 D.L. 119/2018) che rendono illegittime le cartelle senza ulteriore prova
- Competenza e natura del credito: distinguere sempre tra debiti erariali e non erariali per definire la giurisdizione del giudice tributario e l'eventuale eccezione sollevabile dall'agente della riscossione
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