Sentenza n. 15969/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l''annullamento dell''elenco recante l''esito della prova scritta e pratica del 03.04.2023 nell''''ambito del Concorso indetto dalla ASL Roma 2 per la copertura di 80 posti da dirigente medico-disciplina psichiatria nella parte in cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e pratica del 3 aprile 2023 del concorso indetto da ASL Roma 2 per 80 posti di dirigente medico in psichiatria, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’esito della prova scritta e pratica del concorso. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 24 luglio 2026, ha manifestato di non avere più interesse a coltivare il ricorso. Il testo non specifica i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione della dichiarazione espressa della ricorrente. Ha rilevato che, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino alla decisione e che il giudice non può decidere nel merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese compensate, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice
La disposizione è richiamata nel quadro della regola per cui la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina la presa d’atto del giudice e la conseguente improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere la controversia nel merito.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la disponibilità dell’azione e può manifestare la sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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