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Ordinanza

Ordinanza n. 2258/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2026 (pomeriggio) del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Commissione Esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 12 giugno 2024, relativo alla busta n. -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, e dell’Allegato A, recante la scheda di valutazione con relativa motivazione, nonché dell’eventuale incognito provvedimento ministeriale di approvazione di tali atti; - dell’incognito elenco dei candidati ammessi agli orali, affisso in data 18 febbraio 2026 all’albo del Ministero della Giustizia, e dell’eventuale provvedimento ministeriale di approvazione, anch’esso incognito, nella parte in cui non contengono il nominativo della ricorrente; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202603613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità alle prove scritte del concorso notarile, scheda di valutazione ed elenco dei candidati ammessi alle prove orali nella parte in cui non ricomprende la ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, relativo alla propria busta, con cui è stata dichiarata non idonea ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, nonché la relativa scheda di valutazione, gli eventuali atti ministeriali di approvazione e l'elenco dei candidati ammessi agli orali, dal quale non risultava il suo nominativo. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto dell'impugnazione degli atti e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, allo stato degli atti, non emergessero profili di manifesta fondatezza prospettica del ricorso. Nella ponderazione degli interessi contrapposti ha ritenuto di preservare l'efficacia degli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, pur rilevando che le prove orali erano già iniziate, ha osservato che esse non si sarebbero esaurite in una sola giornata e che non era escluso, in caso di successiva fondatezza del ricorso, ammettere la candidata a sostenere separatamente le prove orali, non essendo previsto l'obbligatorio svolgimento simultaneo delle stesse in un'unica data, a differenza delle prove scritte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006

    Costituisce la base normativa richiamata per la dichiarazione di non idoneità della candidata nell'ambito del concorso notarile.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concederla.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assenza di profili di prospettica manifesta fondatezza del ricorso può condurre al rigetto della domanda anche prima di una definizione nel merito della controversia.
  • Nella valutazione cautelare relativa all'esclusione da una procedura concorsuale, l'avvenuto avvio delle prove successive non determina necessariamente un periculum irreparabile quando tali prove si protraggano nel tempo e sia concretamente possibile, in caso di accoglimento del ricorso, consentire al candidato interessato di sostenerle separatamente.
  • Il periculum in mora deve essere valutato considerando le modalità concrete di svolgimento della prova e la possibilità di adottare, all'esito del giudizio, misure che preservino l'utilità della tutela senza imporre la sospensione generalizzata della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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