Sentenza del 27/03/2015 n. 6224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1991, fondato sulla rettifica del reddito della società e sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per mancata partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci, invocando il litisconsorzio necessario; dall'altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al metodo utilizzato dall'Amministrazione per determinare il maggior reddito sociale, mediante l'eliminazione di costi relativi a fatture ritenute fittizie. Ha inoltre contestato la presunzione di distribuzione degli utili e richiamato una circolare ministeriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società e soci, precisando che tale regola opera per le società di persone, ma non per le società di capitali, anche se a ristretta base sociale. Ha inoltre ritenuto legittimo che l'Ufficio scelga il metodo analitico invece di quello induttivo, in assenza di un obbligo di privilegiare quest'ultimo, e ha giudicato generiche le contestazioni del contribuente sul calcolo del maggior reddito. Il richiamo alla circolare ministeriale non poteva integrare violazione di legge, poiché la circolare non è un atto normativo. Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.850 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto la censura è stata respinta perché non sussisteva litisconsorzio necessario.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina il litisconsorzio nel processo tributario. La Corte ha escluso che, in una controversia riguardante una società di capitali e i suoi soci, fosse necessaria la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura è stata ritenuta infondata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso. Nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione conforme all'art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, per il vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancata osservanza ha comportato l'inammissibilità della censura.
Art. 53 della Costituzione
È stato invocato dal contribuente in relazione alla determinazione del reddito imponibile, ma la Corte non ha ravvisato una violazione della capacità contributiva.
Articoli 32 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
Riguardano i poteri istruttori e le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. La Corte ha ritenuto legittima la scelta dell'Ufficio di utilizzare il metodo analitico, senza obbligo di ricorrere prioritariamente all'accertamento induttivo.
Circolare ministeriale n. 271/E del 1997
La circolare non ha natura normativa e la sua eventuale violazione non può costituire, di per sé, motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, anche con base sociale ristretta, le controversie fiscali riguardanti società e soci non comportano automaticamente litisconsorzio necessario: i giudizi possono restare distinti.
- La ristretta base sociale può costituire il fatto noto dal quale desumere, tramite presunzione semplice, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, purché la presunzione sia sostenuta da elementi concreti e possa essere contestata con prova contraria.
- L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a utilizzare sempre il metodo induttivo: può scegliere il metodo analitico quando ritenga di poter ricostruire il reddito sulla base delle risultanze contabili e degli elementi acquisiti.
- Contestare genericamente che il reddito accertato sia eccessivo o assurdo non è sufficiente; il contribuente deve indicare puntualmente errori di calcolo, vizi dell'istruttoria o elementi probatori contrari.
- Le circolari amministrative orientano gli uffici ma non sono fonti normative e non possono fondare autonomamente un motivo di violazione di legge in Cassazione.
- Nel ricorso per cassazione i motivi relativi alla motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis; la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
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