Circolare numero 05 del 03-02-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui i datori di lavoro ammessi dall’INPS possono fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 per le erogazioni di secondo livello collegate a produttività, qualità e competitività. Vengono chiariti ambito di applicazione, misura dello sgravio, limiti di retribuzione imponibile, condizioni di regolarità contributiva, casi particolari (operazioni societarie e imprese cessate) e procedure di rimborso o compensazione. È inoltre indicata la scadenza del 16 marzo 2011 per completare le operazioni di conguaglio/regolarizzazione.
Istruzioni operative per lo sgravio contributivo sui premi di risultato 2009 autorizzato dall’INPS
Sgravio contributivo sui premi di risultato 2009
La circolare fornisce le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro già ammessi dall’INPS di fruire concretamente dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007, in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato. L’intervento riguarda le erogazioni di secondo livello collegate a produttività, qualità e altri indicatori di competitività, con specifiche regole di calcolo, recupero e controllo della regolarità contributiva.
Ambito di applicazione e misura del beneficio
Lo sgravio si applica agli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, relativi al 2009, entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori. La misura del beneficio è articolata in due componenti:
- fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate;
- totale sulla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore.
La circolare precisa che non rientrano nello sgravio il contributo di solidarietà previsto per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, né il contributo aggiuntivo dell’1% dovuto sulle quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Base di calcolo e limiti retributivi
Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% concorre anche l’importo complessivo dei premi in trattazione erogati. Per individuare la retribuzione utile alla base di calcolo, la circolare distingue tra categorie di lavoratori:
- lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995: limite pari al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, fissato per il 2009 in 91.507,00 euro;
- lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31 dicembre 1995: limite pari al massimale giornaliero imponibile della prima fascia moltiplicato per 312, ossia 208.128,96 euro per il 2009;
- sportivi professionisti, sia iscritti prima sia dopo il 31 dicembre 1995: limite pari al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, cioè 91.507,00 euro per il 2009.
Regolarità contributiva e condizioni per accedere allo sgravio
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi. Con riferimento alla contribuzione dovuta all’Enpals, la circolare ribadisce che l’impresa è regolare solo in assenza di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente, riferiti a tutte le attività dell’impresa.
Non ostano alla regolarità, se riferiti ai medesimi debiti, alcune situazioni specifiche:
- ammissione a dilazione di pagamento, anche rateale, con regolare pagamento delle rate scadute;
- contenzioso amministrativo o giudiziale non manifestamente infondato;
- sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale;
- sospensione degli obblighi contributivi o rinvio della scadenza per disposizione normativa.
Misura massima autorizzata e limiti del conguaglio
Gli importi comunicati dall’INPS alle imprese ammesse rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se, per ragioni connesse alla contrattazione di secondo livello o ad altre cause, il beneficio effettivamente spettante è inferiore, il conguaglio deve essere limitato alla sola quota realmente dovuta.
Ai fini del calcolo dello sgravio occorre considerare l’aliquota vigente nel mese in cui il premio è corrisposto.
Operazioni societarie e imprese cessate
La circolare disciplina anche alcune fattispecie particolari. In caso di operazioni societarie, come fusioni o cessioni d’azienda, che comportino il trasferimento di lavoratori ex art. 2112 c.c. prima dell’ammissione allo sgravio, il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante sul premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal datore precedente, il quale non beneficia dell’incentivo.
Per le imprese autorizzate allo sgravio per il 2009 che abbiano sospeso o cessato l’attività nelle more del provvedimento di ammissione, il recupero avviene mediante rimborso delle somme spettanti, previa apposita istanza alla Direzione Contributi.
Modalità operative di recupero
Le imprese ammesse, sulla base degli elenchi trasmessi dall’INPS, possono scegliere tra rimborso e compensazione. La compensazione avviene tramite minor versamento nei limiti autorizzati, su una o più mensilità successive fino a febbraio 2011 incluso. L’Ente contatta i datori di lavoro ammessi per acquisire le informazioni necessarie alla definizione delle modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Le imprese autorizzate alla compensazione devono comunicare:
- le mensilità in cui si è generato il credito;
- l’imponibile dei relativi premi;
- l’importo dei contributi versati in eccesso;
- le mensilità in cui sono state operate le compensazioni;
- gli importi di minor versamento effettuati.
La compensazione orizzontale va eseguita con i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle mensilità successive, indicando la competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati.
Restituzione al lavoratore e conseguenze di un uso indebito
Al momento del conguaglio, il datore di lavoro ha l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. In caso di indebita fruizione, devono essere versati i contributi dovuti e pagate le sanzioni civili previste dalla normativa vigente, fermo restando l’eventuale profilo di responsabilità penale.
Termine finale per gli adempimenti
Tutte le operazioni di conguaglio e regolarizzazione devono essere effettuate entro e non oltre il 16 marzo 2011. Per eventuali chiarimenti, la circolare indica un indirizzo di posta elettronica dedicato presso l’Enpals.
Punti principali
Ambito di applicazione e misura dello sgravio
Lo sgravio riguarda le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività. Per il 2009 il beneficio opera entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua e si articola in una riduzione fino a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali riduzioni per assunzioni agevolate, e nello sgravio totale della quota contributiva a carico del lavoratore. Sono esclusi dal beneficio il contributo di solidarietà per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti e il contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote retributive eccedenti la prima fascia pensionabile.
Limiti retributivi e base di calcolo
Ai fini del tetto del 2,25% si considera anche l’importo complessivo dei premi erogati. Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31 dicembre 1995 il limite coincide con il massimale annuo di base contributiva e pensionabile pari a 91.507,00 euro per il 2009; per gli iscritti già al 31 dicembre 1995 il limite è dato dal massimale giornaliero imponibile della prima fascia moltiplicato per 312, pari a 208.128,96 euro; per gli sportivi professionisti, sia iscritti prima sia dopo il 31 dicembre 1995, il limite è ancora il massimale annuo di 91.507,00 euro.
Condizioni di accesso e regolarità contributiva
L’agevolazione spetta solo nel rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi in presenza di regolarità contributiva e del rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi. Per la contribuzione Enpals, la regolarità richiede l’assenza di debiti per contributi e oneri accessori, salvo specifiche situazioni che non ostano alla regolarità: dilazione di pagamento regolarmente rispettata, contenzioso non manifestamente infondato, sospensione dell’esecutività della cartella o sospensione/rinvio degli obblighi contributivi per legge.
Modalità di fruizione: rimborso o compensazione
Le imprese ammesse possono recuperare il beneficio mediante rimborso delle somme versate o tramite compensazione con minori versamenti entro i limiti autorizzati dall’INPS, da effettuarsi su una o più mensilità fino a febbraio 2011 incluso. Le imprese devono indicare le mensilità che hanno generato il credito, l’imponibile dei premi e l’importo dei contributi versati in eccesso, oltre alle mensilità e agli importi compensati. La compensazione orizzontale va eseguita con modelli F24, indicando la competenza dei mesi che hanno generato il credito e gli importi compensati.
Casi particolari: operazioni societarie e imprese cessate
In caso di fusioni, cessioni d’azienda o altre operazioni societarie con trasferimento di lavoratori ex art. 2112 c.c., il conguaglio è effettuato dal datore di lavoro subentrante sul premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro, che non accede al beneficio. Le imprese autorizzate che abbiano sospeso o cessato l’attività nelle more del provvedimento possono ottenere il rimborso presentando apposita istanza alla Direzione Contributi.
Termini e adempimenti finali
Tutte le operazioni di conguaglio o regolarizzazione devono essere completate entro e non oltre il 16 marzo 2011. In caso di indebita fruizione, i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste, ferma restando l’eventuale responsabilità penale. La circolare precisa inoltre che, al momento del conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
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