Circolare numero 25 del 04-02-2011
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2011, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per l’attività socialmente utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2011, i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, delle indennità di disoccupazione e degli assegni per attività socialmente utili. Vengono indicati gli importi lordi e netti, la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più alto e le maggiorazioni previste per il settore edile e lapideo. Sono inoltre precisati gli importi per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e per i lavori di pubblica utilità.
Aggiornamento 2011 dei massimali e degli importi di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegni socialmente utili
Aggiornamento 2011 dei massimali per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegni sociali
La circolare aggiorna gli importi massimi applicabili per il 2011 ai principali trattamenti di sostegno al reddito e richiama il criterio legale di adeguamento annuale fondato sulla variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono riportati i massimali, le soglie retributive di riferimento, le riduzioni applicabili e le specifiche maggiorazioni o esclusioni previste per alcune categorie e settori.
Criterio generale di aggiornamento dei tetti
Ai sensi dell’art. 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, gli aumenti dei c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La circolare si colloca in tale quadro e rende noti gli importi aggiornati per il 2011.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e dalla legge n. 247/2007, gli importi massimi mensili per il 2011 sono articolati in due fasce in base alla retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive:
- per retribuzioni inferiori o uguali a 1.961,80 euro, il massimale "basso" è pari a 906,80 euro lordi e 853,84 euro netti;
- per retribuzioni superiori a 1.961,80 euro, il massimale "alto" è pari a 1.089,89 euro lordi e 1.026,24 euro netti.
Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 5,84 per cento.
Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali devono essere incrementati del 20 per cento, ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
- retribuzione fino a 1.961,80 euro: 1.088,16 euro lordi e 1.024,61 euro netti;
- retribuzione superiore a 1.961,80 euro: 1.307,87 euro lordi e 1.231,49 euro netti.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, la circolare applica gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale ordinaria:
- fino a 1.961,80 euro di retribuzione: 906,80 euro lordi e 853,84 euro netti;
- oltre 1.961,80 euro: 1.089,89 euro lordi e 1.026,24 euro netti.
Anche in questo caso, gli importi sono esposti al lordo e al netto della riduzione del 5,84 per cento prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati per l’indennità di mobilità.
Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato per il 2011 in 592,89 euro, pari a 558,27 euro al netto della riduzione del 5,84 per cento.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, la circolare precisa che non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 e fissa, per il 2011, i seguenti massimali:
- 906,80 euro;
- 1.089,89 euro.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2010, restano applicabili gli importi già stabiliti per tale anno dalla circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, pari a 892,96 euro e 1.073,25 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2011, in 541,38 euro. La prestazione non è soggetta alla riduzione del 5,84 per cento prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; l’assegno resta quindi fissato in 413,16 euro mensili.
Punti principali
Aggiornamento dei massimali secondo la legge n. 247/2007
La circolare richiama il meccanismo di adeguamento annuale, dal 1° gennaio di ciascun anno, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in misura pari al 100 per cento della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Per il 2011 sono fissati due massimali: importo basso pari a 906,80 euro lordi e 853,84 euro netti per retribuzioni fino a 1.961,80 euro; importo alto pari a 1.089,89 euro lordi e 1.026,24 euro netti per retribuzioni superiori a 1.961,80 euro. È inoltre prevista, per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, una maggiorazione del 20 per cento, con massimali pari a 1.088,16 euro lordi/1.024,61 euro netti e 1.307,87 euro lordi/1.231,49 euro netti.
Indennità di mobilità
Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, la misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi è pari ai medesimi importi dei trattamenti ordinari di integrazione salariale: 906,80 euro lordi/853,84 euro netti fino a 1.961,80 euro di retribuzione e 1.089,89 euro lordi/1.026,24 euro netti oltre tale soglia.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i trattamenti di cui alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 451/1994 si applicano gli importi dell’indennità di mobilità. Per il trattamento speciale di cui alla legge n. 427/1975, rivalutato ai sensi della legge n. 191/2009, l’importo 2011 è fissato in 592,89 euro, pari a 558,27 euro al netto della riduzione del 5,84 per cento.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, non soggetta alla riduzione del 5,84 per cento, i massimali 2011 sono 906,80 euro e 1.089,89 euro. Per le prestazioni con requisiti ridotti e per quelle agricole con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2010, restano validi gli importi della circolare n. 18 del 5 febbraio 2010: 892,96 euro e 1.073,25 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
Dal 1° gennaio 2011 l’assegno per attività socialmente utili è pari a 541,38 euro mensili e non subisce la riduzione del 5,84 per cento. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non operano né rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a 413,16 euro mensili.
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