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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento. La CTR aveva ritenuto che la presenza in cantiere di due lavoratori non iscritti nei libri obbligatori, uno dei quali figlio del contribuente, non costituisse un'irregolarità ripetuta e sufficientemente grave da rendere inattendibile la contabilità e da legittimare l'accertamento induttivo. L'Agenzia ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, e dell'art. 2697 c.c., nonché un'insufficiente motivazione, sostenendo che la presenza di lavoro non dichiarato poteva dimostrare l'inattendibilità complessiva delle scritture contabili anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'accertamento induttivo è ammissibile anche quando le scritture contabili siano formalmente corrette, se risultino complessivamente ed essenzialmente inattendibili per contrasto con la presenza di forza lavoro non dichiarata. La CTR ha errato nel ritenere necessari ulteriori accessi per dimostrare la continuità del lavoro irregolare e nell'escludere in modo apodittico la gravità delle violazioni, senza valutare adeguatamente la rilevanza dei lavoratori non dichiarati rispetto alle modeste dimensioni dell'impresa. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La norma consente di desumere l'esistenza di attività non dichiarate mediante presunzioni semplici e di procedere ad accertamento induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile.

    La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se elementi oggettivi, come la presenza di lavoratori non dichiarati, ne dimostrano l'inattendibilità sostanziale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA in presenza di irregolarità contabili significative.

  • Codice civile, art. 2697

    La regola sull'onere della prova è stata invocata in relazione alla dimostrazione degli elementi su cui si fonda l'accertamento e alla valutazione delle presunzioni utilizzabili dall'amministrazione finanziaria.

  • Codice civile, artt. 2727-2729

    Le presunzioni semplici sono ammesse quando risultano gravi, precise e concordanti; la loro valutazione deve considerare complessivamente gli elementi raccolti, senza richiedere necessariamente la ripetizione dell'accesso ispettivo.

  • Cassazione n. 5731 del 2012

    Il precedente afferma che l'accertamento induttivo del reddito può essere effettuato anche in presenza di scritture formalmente corrette quando esse siano complessivamente inattendibili per conflitto con la presenza di forza lavoro non dichiarata.

Massime di principio

  • La presenza accertata di lavoratori non dichiarati può costituire un elemento presuntivo sufficiente a mettere in dubbio l'attendibilità complessiva della contabilità, anche se l'irregolarità è rilevata in un unico accesso.
  • Non è indispensabile dimostrare la continuità del lavoro irregolare attraverso più accessi quando gli altri elementi del caso rendono plausibile l'impiego non dichiarato e l'inattendibilità dei dati contabili.
  • La gravità dell'irregolarità deve essere valutata in concreto, considerando anche le dimensioni dell'impresa: in una piccola impresa, la presenza di due lavoratori non registrati può incidere in modo particolarmente significativo.
  • Il giudice deve esaminare globalmente tutti gli indizi dedotti dall'amministrazione finanziaria e motivare specificamente perché essi siano insufficienti; una valutazione apodittica non è adeguata.
  • In situazioni analoghe, la contabilità formalmente regolare non garantisce automaticamente il contribuente: prevale la verifica della sua attendibilità sostanziale rispetto ai fatti concretamente accertati.

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