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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-345/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2025. — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) contro BRT SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di consegna di pacchi postali al pubblico – Direttiva 97/67/CE – Articoli 22 e 22 bis – Regolamento (UE) 2018/644 – Articolo 4 – Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che impone obblighi di informazione ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi – Fondamento giuridico della competenza di tale autorità ad imporre obblighi informativi specifici nei confronti di operatori che non effettuano consegne transfrontaliere di pacchi – Proporzionalità. — Causa C-345/24

Giurisprudenza europea62024CJ0345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il regolamento 2018/644 non si limita ai soli operatori transfrontalieri quanto agli obblighi informativi verso l’autorità nazionale di regolamentazione, ma comprende, salvo eccezioni, tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. La Corte afferma inoltre che il quadro della direttiva 97/67 e del regolamento consente obblighi informativi ampi, anche su condizioni economiche e lavoro, se funzionali ai compiti dell’ANR e rispettosi della proporzionalità. La verifica concreta dell’onere resta affidata al giudice nazionale.

Servizi di consegna dei pacchi: applicabilità del regolamento 2018/644 anche ai fornitori nazionali e legittimità di obblighi informativi generali imposti dall’ANR, nei limiti della necessità e proporzionalità.

La questione giuridica

1) Se il regolamento (UE) 2018/644, in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, si applichi alla comunicazione di informazioni anche ai fornitori che effettuano solo servizi nazionali, salvo espressa esclusione. 2) Se la direttiva 97/67/CE, eventualmente in combinato con i poteri impliciti, consenta all’ANR di imporre obblighi informativi generali anche ai fornitori non transfrontalieri. 3) Se, in alternativa, l’esclusione dei fornitori nazionali dal regolamento sia compatibile con gli articoli 14, 114 e 169 TFUE. 4) Entro quali limiti gli articoli 22 e 22 bis della direttiva 97/67/CE e l’articolo 4 del regolamento 2018/644 consentano obblighi informativi generali relativi a prezzi, contratti di filiera e condizioni di lavoro.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2018/644, per la comunicazione di informazioni all’ANR, si applica in linea di principio a tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, anche se operano solo sul mercato nazionale, salvo le specifiche esclusioni previste dal regolamento. Inoltre, gli articoli 22 e 22 bis della direttiva 97/67/CE e l’articolo 4 del regolamento 2018/644 non ostano a che un’ANR imponga obblighi informativi generali su prezzi, contratti di filiera e condizioni di lavoro, purché tali obblighi siano idonei a consentire l’esercizio dei compiti dell’autorità, necessari per tale fine e proporzionati, in quanto non impongano un onere eccessivo agli operatori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2008/6/CE
  • Regolamento (UE) 2018/644
  • Articolo 9 della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 22 della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 22 bis della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2018/644
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2018/644
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2018/644
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2018/644
  • Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/644
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 16
  • Articoli 14, 114 e 169 TFUE

Servizi di consegna dei pacchi: ambito degli obblighi informativi e poteri dell’ANR

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato (Italia), riguarda la legittimità di una delibera AGCOM che imponeva obblighi informativi generali e specifici agli operatori del mercato dei servizi di consegna dei pacchi. La Corte interpreta il regolamento (UE) 2018/644 e la direttiva 97/67/CE, come modificata, soffermandosi in particolare sull’estensione soggettiva degli obblighi di comunicazione e sui limiti di proporzionalità dei poteri dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Contesto fattuale e procedimento principale

L’AGCOM aveva adottato la delibera n. 94/22/CONS, imponendo a operatori di medie e grandi dimensioni obblighi informativi annuali relativi, tra l’altro, a condizioni economiche dei servizi, contratti di filiera, dichiarazioni sul rispetto delle condizioni di lavoro e schemi contrattuali del personale. Alle società del gruppo Amazon erano stati inoltre imposti obblighi ulteriori. Il TAR Lazio aveva annullato la delibera, ritenendo, per alcune censure, insussistente la necessità e proporzionalità degli obblighi, e per altre inesistente una base giuridica certa, specialmente nei confronti di operatori che non svolgevano attività transfrontaliera. L’AGCOM ha quindi proposto appello e il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio sollevando quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama, in primo luogo, la direttiva 97/67/CE, in particolare:

  • i considerando 11, 13 e 22;
  • l’articolo 2, punti 1, 1 bis, 6 e 19;
  • l’articolo 9, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 22, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 22 bis.

Richiama poi la direttiva 2008/6/CE, soprattutto il considerando 51, che sottolinea la necessità che le ANR possano raccogliere informazioni dagli operatori in modo efficace e proporzionato.

Quanto al regolamento (UE) 2018/644, sono centrali:

  • i considerando 5, 13 e da 16 a 18;
  • l’articolo 2, punto 3;
  • l’articolo 4;
  • gli articoli 5, 6, 7 e 9.

Prima questione: applicazione del regolamento 2018/644 anche ai fornitori nazionali

La Corte afferma che il regolamento 2018/644, pur riguardando i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, non si limita ai soli operatori transfrontalieri quanto agli obblighi di comunicazione di informazioni. Interpretando l’articolo 2, punto 3, e soprattutto l’articolo 4, la Corte osserva che:

  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, impone la comunicazione di informazioni a “tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi”;
  • il paragrafo 2 riguarda le modifiche delle stesse informazioni;
  • il paragrafo 5 consente ulteriori obblighi informativi;
  • il paragrafo 6 prevede solo un’esenzione limitata per alcune piccole imprese stabilite in un solo Stato membro;
  • il paragrafo 7 consente, in determinate condizioni, di chiedere informazioni anche ad alcuni operatori altrimenti esentati.

Ne deriva che il carattere nazionale o transfrontaliero del servizio non delimita l’ambito soggettivo del regolamento per la raccolta di informazioni: tale distinzione rileva invece per stabilire quali informazioni siano pertinenti nel quadro delle diverse disposizioni del regolamento.

Seconda e terza questione: assorbimento

Poiché la Corte ha risposto che il regolamento si applica già, per gli obblighi informativi, a tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, non occorre esaminare le questioni seconda e terza, formulate in via subordinata.

Quarta questione: limiti degli obblighi informativi generali e principio di proporzionalità

La Corte precisa che gli articoli 22 e 22 bis della direttiva 97/67 e l’articolo 4 del regolamento 2018/644 conferiscono alle ANR un potere ampio di richiesta di informazioni, anche finanziarie, relative alla struttura e al funzionamento del mercato, ma tale potere è funzionale ai compiti attribuiti all’autorità e soggetto al principio di proporzionalità.

In particolare:

  • l’articolo 22 bis consente richieste di informazioni necessarie per garantire l’osservanza della direttiva o per fini statistici chiaramente definiti;
  • le informazioni richieste devono essere proporzionate all’assolvimento dei compiti dell’ANR;
  • l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 2018/644 subordina gli ulteriori obblighi informativi a necessità e proporzionalità.

La Corte distingue tra informazioni che rientrano già nelle categorie tipizzate dall’articolo 4 del regolamento e informazioni ulteriori. Per le prime non emergono elementi di invalidità; per le seconde occorre un controllo concreto di proporzionalità da parte del giudice nazionale.

Obblighi relativi a prezzi, contratti e condizioni di lavoro

La Corte ritiene, in linea di principio, che obblighi come quelli imposti dall’AGCOM possano essere compatibili con il diritto dell’Unione, se connessi ai compiti dell’ANR:

  • gli obblighi su prezzi e condizioni economiche possono servire al monitoraggio del mercato e alla tutela della concorrenza e degli utenti;
  • gli obblighi su contratti di filiera e subappalto possono essere giustificati dalla necessità di comprendere l’organizzazione della rete di consegna, specie in mercati frammentati e poco trasparenti;
  • gli obblighi sulle condizioni di lavoro possono essere rilevanti per il controllo del rispetto delle condizioni imposte alle autorizzazioni o licenze, anche ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 97/67.

La Corte sottolinea tuttavia che il giudice nazionale deve verificare se tali obblighi siano davvero necessari e se non comportino un onere eccessivo, considerando tempi, quantità e precisione dei dati richiesti, nonché le dimensioni degli operatori coinvolti. La Corte osserva anche che sarebbe eccessivo pretendere la trasmissione di tutti i contratti in corso quando bastino i contratti tipo per soddisfare l’esigenza informativa.

Riservatezza e bilanciamento degli interessi

La Corte richiama l’articolo 9 del regolamento 2018/644 e l’articolo 22 bis, paragrafo 2, della direttiva 97/67, che garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali riservate. Evidenzia che il legislatore dell’Unione ha già effettuato un bilanciamento tra la libertà d’impresa, tutelata dall’articolo 16 della Carta, e l’interesse dell’ANR a ottenere informazioni utili per adempiere ai propri compiti.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • il regolamento 2018/644 si applica, per la comunicazione di informazioni all’ANR, a qualsiasi fornitore di servizi di consegna dei pacchi, salvo esclusioni specifiche;
  • gli articoli 22 e 22 bis della direttiva 97/67 e l’articolo 4 del regolamento 2018/644 non ostano a obblighi informativi generali su condizioni commerciali, contratti di filiera e condizioni di lavoro, purché siano idonei, necessari e proporzionati.

La valutazione concreta della proporzionalità resta rimessa al giudice del rinvio, che dovrà esaminare l’effettivo onere amministrativo imposto agli operatori e la coerenza degli obblighi con i compiti affidati all’AGCOM.

Come è indicizzato

Materieservizi postaliregolazione dei mercatiobblighi di informazioneconcorrenzaproporzionalità

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