Cassazione Civile, Ordinanza n. 36183/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA detratta dalla società in relazione alle spese di gestione di imbarcazioni, ritenendo che la società fosse solo formalmente commerciale e che i natanti fossero in realtà utilizzati dai soci e dai loro familiari per uso personale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata: la CTR ha ritenuto insussistente l’attività imprenditoriale nel 2010, ha valorizzato l’assenza di fatturazione attiva, la sproporzione tra operazioni attive e passive, la mancanza di annotazioni sulle licenze di navigazione per finalità di locazione/noleggio e le dichiarazioni dell’equipaggio, concludendo per l’indetraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633/1972. La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 2195 c.c., 4 e 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la detrazione IVA e male interpretato la circolare n. 43/E/2011, che non imporrebbe un generico disconoscimento della detrazione ma opererebbe solo in ipotesi di uso meramente personale del bene da parte dei soci; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato che negli anni 2008-2013 l’imbarcazione era stata noleggiata sia a terzi sia al socio di riferimento, con ricavi asseritamente rilevanti e a prezzi di mercato; 3) violazione dell’art. 23 Cost., per avere la CTR fondato la decisione sulla circolare amministrativa anziché sulla legge; 4) violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 12 l. n. 212/2000, per asserita mancanza di un effettivo contraddittorio preventivo nella fase procedimentale.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che la società, prima della decisione, aveva depositato la domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022, con prova del versamento della prima rata. Richiamando la disciplina sulla definizione delle liti pendenti e l’onere di deposito della domanda e del pagamento, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le ha anticipate; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2195 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura commerciale dell’attività svolta dalla società e, quindi, il diritto alla detrazione IVA.
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in tema di esercizio di impresa ai fini IVA.
art. 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato sia per censurare l’esclusione della detrazione IVA sia dalla CTR come base dell’indetraibilità delle spese di gestione delle imbarcazioni.
art. 23 Cost.
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"
Invocato per sostenere che la CTR non potesse fondare la decisione su una circolare amministrativa in luogo di una norma di legge.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato per dedurre la violazione del diritto a un effettivo contraddittorio procedimentale.
art. 12 l. n. 212/2000
Invocato in relazione alla pretesa mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo effettivo.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Norma sulla definizione agevolata delle controversie pendenti; la Corte la applica per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito del deposito della domanda e del pagamento richiesto.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
Prevede l’onere di deposito della domanda di definizione e della prova del versamento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Disciplina il diniego della definizione e i rimedi impugnatori/revocatori successivi, richiamata dalla Corte nel delineare gli effetti dell’estinzione.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023 conv. in l. n. 56/2023
Richiamato quale intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché l’estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie pendenti, il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento richiesto dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e impedisce l’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto per il rigetto o per l’inammissibilità del ricorso.
- La pronuncia di estinzione per definizione della lite assorbe ogni questione di merito e di rito sollevata con il ricorso per cassazione, che non viene esaminato.
- In presenza di una definizione agevolata validamente attivata, il giudice di legittimità non deve scrutinare i motivi relativi alla natura commerciale dell’attività, alla detrazione IVA o al contraddittorio endoprocedimentale, poiché la chiusura della lite è determinata dalla sopravvenuta disciplina speciale.
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