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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23806/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza, riconoscendo il vincolo della continuazione e rideterminando la pena complessiva in anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa. Contro tale ordinanza ricorreva il condannato, lamentando: 1) violazione degli artt. 188 disp. att. c.p.p., 444 e 671 c.p.p., perché il giudice avrebbe omesso di seguire lo schema procedimentale previsto per le sentenze di patteggiamento, laddove la continuazione tra patteggiamenti richiede un previo accordo con il pubblico ministero e il rispetto del limite massimo di pena patteggiabile; 2) violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e dell'art. 671 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, per avere determinato un aumento per continuazione ritenuto eccessivo rispetto a quello applicato a un coimputato nello stesso procedimento. Anche il pubblico ministero presso il tribunale proponeva ricorso, aderendo alla prima doglianza e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo del condannato, accogliendo la censura principale sull'inammissibilità della domanda proposta fuori dallo schema legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che, quando i reati oggetto della richiesta di continuazione sono stati definiti con sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non è sufficiente la mera sussistenza del medesimo disegno criminoso ex art. 671 c.p.p.: è necessario il rispetto del procedimento speciale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., che postula un accordo tra condannato e pubblico ministero, ovvero il controllo del giudice sull'ingiustificato dissenso del requirente. Poiché nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva provveduto al di fuori di tale schema, l'istanza doveva ritenersi inammissibile; la decisione resa su una domanda inammissibile è stata qualificata come provvedimento non consentito dalla legge e quindi annullabile senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d), c.p.p. Gli atti sono stati restituiti al giudice dell'esecuzione per l'eventuale nuova e rituale proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    Per la continuazione tra reati definiti con patteggiamento è necessario seguire lo schema procedimentale speciale, con accordo sulla pena tra condannato e pubblico ministero e rispetto del limite massimo di pena patteggiabile; in difetto, la domanda è inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Il limite massimo di pena applicabile con il patteggiamento deve essere rispettato anche quando si chiede la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze ex art. 444 c.p.p.

  • art. 671 c.p.p.

    La disciplina della continuazione in executivis non opera autonomamente quando i reati sono stati definiti con patteggiamento, se non nel quadro procedimentale imposto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È la norma sostanziale sulla continuazione, ma la sua applicazione in sede esecutiva resta subordinata, nel caso di patteggiamento, alle regole processuali speciali.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La Corte richiama il potere di rilevare d'ufficio l'inammissibilità anche al di fuori dei motivi di ricorso.

  • art. 620, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il provvedimento pronunciato in assenza di un presupposto legale della decisione, quale una domanda inammissibile, va annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la continuazione è richiesta in sede esecutiva per reati definiti con sentenza di patteggiamento, il giudice non può applicare direttamente l'art. 671 c.p.p. prescindendo dalla procedura speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: occorre l'accordo delle parti o il vaglio sull'eventuale dissenso ingiustificato del pubblico ministero.
  • L'istanza di riconoscimento della continuazione proposta fuori dallo schema procedimentale previsto per i patteggiamenti è inammissibile, perché le forme stabilite dalla legge non ammettono alternative.
  • Se il giudice dell'esecuzione decide su una domanda inammissibile, il provvedimento è non consentito dalla legge e deve essere annullato senza rinvio.
  • Nel caso di patteggiamenti plurimi, il rispetto del limite massimo di pena patteggiabile resta un vincolo anche nella fase esecutiva del riconoscimento della continuazione.
  • Il vizio relativo all'ammissibilità della domanda può essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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