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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6850 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale per contributo consortile anno 2010. Due censure: (1) dedotta applicazione delle agevolazioni per immobili di rilevanza storico-artistica (D.Lgs. n.42/2004 e norme correlate), con la tesi che per beni ecclesiastici ante 70 anni vige una presunzione di interesse storico-culturale e il provvedimento ministeriale sarebbe meramente ricognitivo; (2) vizio della cartella per carenza motivazionale e mancata indicazione/allegazione del piano di contribuenza/piano di classifica, con conseguente mancata prova del beneficio per l'immobile.

La decisione

Ricorso respinto in via integrale. La Corte ha ritenuto che le agevolazioni fiscali previste per beni di rilievo culturale (L. 413/1991 art.11 e L.1089/1939 art.3) riguardano specifiche imposte (redditi e ICI) e non si estendono ai contributi consortili, quindi l'eccezione sulla natura del provvedimento ministeriale non incide sulla legittimità della richiesta. Quanto alla motivazione della cartella, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione "per relationem": la cartella richiamava il piano di classifica, il piano di riparto e indicava gli estremi della delibera di approvazione e della pubblicazione, permettendo al contribuente di conoscere gli atti richiamati; la mancata trascrizione o allegazione del piano non ne ha determinato l'illegittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), artt. 10 e 12

    Menziata dal ricorrente per sostenere la tutela e la presumibile rilevanza culturale del bene; la Corte non ha ritenuto che tale rilievo determini automaticamente l'esenzione dal contributo consortile, atteso che le norme fiscali collegate hanno ambito applicativo limitato.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11

    Norma richiamata dal ricorrente come fonte di agevolazioni fiscali per edifici riconosciuti di rilievo culturale; la Corte osserva che tale disciplina riguarda la determinazione del reddito e non i contributi consortili.

  • L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3

    Richiamata in relazione alle agevolazioni ICI per beni culturali; la Corte afferma che la sua portata è limitata alla materia dell'imposta sugli immobili e non si estende ai contributi consortili.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21

    Norma di riferimento sul regime dei contributi consortili richiamata nel caso di specie quale base giuridica della pretesa impositiva del Consorzio.

  • Sentenza SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010

    Principio interpretativo: quando la cartella esattoriale è primo e unico atto che formula la pretesa tributaria, deve essere motivata come atto impositivo; tale motivazione può essere resa "per relationem" indicando esattamente gli estremi dell'atto richiamato e della sua pubblicazione/ notifica.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (Statuto del contribuente)

    Richiamata come disciplina sulla motivazione degli atti tributari; interpretata unitamente alla giurisprudenza delle SS.UU. per accettare la motivazione "per relationem" purché siano indicati gli estremi che rendono conoscibile l'atto richiamato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiama la misura del contributo unificato e la possibilità di ulteriore versamento da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per beni di interesse storico-artistico (es. per imposte sui redditi o ICI) si applicano solo alle imposte per le quali sono state previste e non si estendono automaticamente ad altri oneri locali o consortili; quindi lo status di bene culturale non esclude di per sé l'obbligo contributivo verso il consorzio di bonifica.
  • Una cartella esattoriale può essere considerata adeguatamente motivata anche "per relationem" se richiama espressamente e con i dovuti estremi gli atti che costituiscono il presupposto dell'imposizione e se tali atti sono conoscibili tramite pubblicazione o precedente notificazione.
  • La mancata allegazione in cartella del piano di classifica o del perimetro di contribuenza non è necessariamente decisiva se la cartella fornisce indicazioni precise sugli atti richiamati e sui mezzi di pubblicazione; tuttavia il contribuente può chiedere accesso e verifica dei documenti richiamati per esercitare il controllo sulla legittimità della pretesa.
  • In controversie sui contributi consortili è importante verificare sia la correttezza formale della motivazione della cartella sia la sussistenza, caso per caso, del beneficio derivante all'immobile dalle opere consortili; l'onere probatorio sul punto può dipendere dalla specifica situazione e dalla documentazione fornita dall'ente impositore.
  • Per contestare efficacemente una cartella, il contribuente dovrebbe tempestivamente richiedere copia dei piani (classifica, riparto, perimetro) e delle delibere pubblicate; in assenza di riferimenti precisi nella cartella, può fondarsi una doglianza di insufficiente motivazione.

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