Cassazione Penale, Sentenza n. 17091/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Biagi impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 1612, comma 1, n.1, cod. proc. pen.), per avere commesso un ulteriore reato nel quinquennio (25/06/2018). Deduceva due motivi: (1) nullità per violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. per notifica tardiva dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (notificato il 03/01/2023 invece del termine di almeno 10 giorni previsto); (2) violazione dell'art. 168 cod. proc. pen. perché la revoca avrebbe fatto leva su una errata indicazione della data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Pisa (22/02/2014) mentre, sostiene il ricorrente, la sentenza sarebbe divenuta irrevocabile il 04/04/2012, per un ritardo della cancelleria non imputabile al condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la tardiva notificazione costituisce una nullità di regime intermedio e può essere sanata: in udienza camerale era presente un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale non eccepì la tardività, determinando la sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; conseguentemente l'eccezione tardivamente proposta in cassazione è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo generico e privo di autosufficienza perché il ricorrente non ha allegato né prodotto gli atti che dimostrerebbero il diverso giorno di irrevocabilità né assolto l'onere probatorio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1612 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un ulteriore reato; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto storico ma conferma la legittimità dell'uso della norma per revocare il beneficio.
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine minimo di avviso (dieci giorni) per la fissazione dell'udienza camerale; la Corte distingue tra omissione totale dell'avviso (nullità assoluta) e tardività dell'avviso (nullità di regime intermedio sanabile).
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle garanzie di partecipazione delle parti; la tardiva notifica non equivale automaticamente a nullità assoluta delle garanzie processuali se non eccepita in udienza e se si verifica la sanatoria.
art. 168 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla data di irrevocabilità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la censura ex art. 168 non poteva essere valorizzata perché non supportata da documentazione probatoria.
art. 97 cod. proc. pen.
Norma che consente la nomina di difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto decisivo che il difensore nominato non abbia eccepito la tardività dell'avviso in udienza, contribuendo alla sanatoria del vizio.
art. 182 cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria delle nullità di ordine relativo quando non eccepite in udienza; la Corte ha applicato questo principio alla tardiva notificazione dell'avviso di udienza, ritenendola sanata.
Massime di principio
- La tardività della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale configura una nullità di regime intermedio, non una nullità assoluta: essa è sanabile se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia o da quello nominato d'ufficio.
- L'omesso avviso dell'udienza (nessuna notifica) è invece causa di nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; la distinzione concreto-formale tra omissione e tardività è fondamentale.
- La mancata eccezione in udienza del vizio formale da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, determina la sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, con conseguente preclusione della deduzione successiva del vizio in cassazione.
- Le censure che attengono a fatti di cancelleria o ad errori sulle date di irrevocabilità devono essere adeguatamente allegati e documentati dal ricorrente: mere asserzioni in ricorso sono inammissibili per carenza di autosufficienza.
- In materia di esecuzione, la parte che impugna deve fornire e allegare gli atti comprovanti l'errore che contesta; in mancanza la Corte può dichiarare il motivo generico e inammissibile.
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