Sentenza del 26/05/2017 n. 3812 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Spese di giustizia - Processo penale - Recupero di spese anticipate dall'Erario - Criteri - Sentenza di condanna di unico ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In assenza di altri soggetti obbligati, il recupero delle spese grava integralmente sul solo ricorrente, senza applicazione di un vincolo di solidarietà o di una ripartizione pro quota.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda i criteri di recupero delle spese del processo penale anticipate dall'Erario dopo la soppressione del vincolo di solidarietà prevista dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Le spese devono essere recuperate nei confronti di ciascun condannato individualmente: per alcune categorie in misura fissa o secondo la quota di debito attribuita dal decreto. Poiché il ricorso per cassazione è stato presentato da un solo soggetto e non risultano altri imputati o coobbligati, non occorre ripartire il debito tra più condannati.
Norme richiamate
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 3, lettera e)
Ha previsto il venire meno del vincolo di solidarietà a carico del condannato.
La disposizione ha modificato il regime delle spese processuali, stabilendo che il recupero avvenga nei confronti di ciascun condannato individualmente e non in via solidale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 205
Le spese del processo penale anticipate dall'Erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto.
Il recupero delle spese deve essere effettuato individualmente. Le spese per prestazioni obbligatorie, consulenze, perizie, pubblicazione della sentenza, contributo unificato e imposta di registro sono imputate secondo la quota di debito spettante a ciascun condannato.
Massime di principio
- Quando una sentenza penale condanna un solo soggetto e non individua altri imputati o coobbligati, le spese processuali recuperabili dall'Erario gravano integralmente su quel soggetto.
- Dopo l'eliminazione del vincolo di solidarietà, in presenza di più condannati ciascuno risponde soltanto della quota di spese a lui attribuita secondo i criteri normativi o il decreto applicabile, salvo specifiche disposizioni diverse.
- La condanna al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso per cassazione costituisce il presupposto per il recupero da parte dell'Erario; se il ricorrente è unico, non vi è alcuna quota da ripartire.
- Per stabilire l'importo effettivamente recuperabile occorre distinguere tra spese recuperate in misura fissa e spese recuperate in base alla quota individuale del debito.
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