Sentenza n. 693/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Pachino in data 8 gennaio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021; b) del menzionato ordine di demolizione n. 39 in data 26 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di inottemperanza a un ordine di demolizione e il presupposto ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’accertamento comunale dell’8 gennaio 2025, con cui era stata dichiarata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021, nonché lo stesso ordine di demolizione. Hanno dedotto che l’ordine non era mai stato loro notificato; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; carenze istruttorie e una valutazione superficiale del contesto urbanistico; l’urbanizzazione dell’area, caratterizzata dalla presenza di abitazioni, servizi pubblici e interventi edilizi autorizzati; la risalenza degli abusi al 2008; l’esistenza di una domanda di sanatoria presentata nel 2008, seguita da preavviso di diniego e integrazioni documentali, senza definizione del procedimento; il contrasto dell’intervento con gli strumenti urbanistici e paesaggistici; il lungo tempo trascorso dall’accertamento dell’abuso; e la necessità di una variante al piano regolatore. A seguito di ordinanza istruttoria, i ricorrenti hanno depositato la documentazione relativa al procedimento penale, alla sanatoria, al preavviso di diniego, al parere dell’Ufficio tecnico, agli interventi edilizi e ai servizi esistenti nell’area. Il Comune, invece, non ha prodotto alcuna prova della notificazione dell’ordine di demolizione, né ha depositato l’ordine stesso e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’ordine di demolizione non fosse mai stato ritualmente notificato agli interessati, anche perché il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza indicava la notificazione al solo proprietario Giorgio Paternò e il Comune non aveva adempiuto all’incombente istruttorio volto a documentare la notifica. L’ordine di demolizione, quale atto ricettizio, è inefficace finché non sia ritualmente comunicato ai destinatari o questi non ne abbiano acquisito piena conoscenza. Ne consegue che l’impugnazione diretta dell’ordine è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di atto inefficace; resta salva la facoltà di proporre motivi aggiunti dopo la piena conoscenza dell’atto. È stato invece annullato l’accertamento di inottemperanza, poiché fondato sulla violazione di un ordine di demolizione mai portato a conoscenza degli interessati. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.427,00 oltre accessori, con esclusione degli oneri relativi alla fase cautelare.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La decisione riguarda un ordine di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza, ma il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato per disporre l’incombente istruttorio a carico del Comune, volto a documentare l’eventuale notificazione dell’ordine di demolizione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Il Comune era tenuto a depositare l’atto impugnato e la documentazione amministrativa pertinente; l’omesso deposito ha contribuito alla ricostruzione dell’assenza di prova della notificazione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione è un atto ricettizio: produce effetti nei confronti dei destinatari solo dopo la rituale notificazione o, in subordine, quando essi abbiano acquisito comunque piena conoscenza dell’atto.
- L’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione presuppone che l’ordine sia stato portato a conoscenza del destinatario; in mancanza, l’accertamento è illegittimo e deve essere annullato.
- Quando l’amministrazione non produce la documentazione attestante la notificazione dell’ordine di demolizione, nonostante uno specifico ordine istruttorio del giudice, l’assenza di tale prova può fondare la conclusione che l’ordine non sia stato ritualmente notificato.
- L’impugnazione di un ordine di demolizione inefficace per omessa notificazione è inammissibile, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo l’acquisizione della piena conoscenza dell’atto.
Come è indicizzato
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