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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5534/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Vivo impugnava l'ordinanza del 28/10/2024 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto gli arresti domiciliari. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 275, comma 2‑bis, 163 e 133 c.p. e mancato riconoscimento della causa di non punibilità per il fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la quantità di cocaina fosse compatibile con il limite di lieve entità; (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 274 c.p.p., deducendo che il Tribunale non aveva considerato provvedimenti amministrativi (daspo cittadino) e elementi processuali favorevoli (ammissione degli addebiti e buon comportamento), per cui non sussisterebbero esigenze cautelari, pericolo di inquinamento probatorio o di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il Tribunale ha valutato complessivamente quantità, qualità delle sostanze (cocaina, hashish, marijuana, 60 dosi di crack), modalità della condotta, rapporti con fornitori e capacità di collocazione sul mercato, con argomentazioni congrue e conformi alla giurisprudenza di legittimità, escludendo l'applicabilità della causa di diminuita gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto regolare la valutazione sulle esigenze cautelari operata dal Tribunale: la pericolosità e il pericolo di reiterazione, richiesti dall'art. 274 c.p.p., risultano motivatamente dimostrati in termini di attualità e concretezza, e la misura degli arresti domiciliari è stata giudicata adeguata e idonea a limitare i contatti con fornitori e acquirenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha affermato che la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità non può basarsi solo sul dato quantitativo; è necessaria la valutazione complessiva degli indici indicati dalla norma (quantità e qualità della sostanza, modalità dell'azione, contesto e capacità di collocazione sul mercato). Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del comma 5 per la pluralità e la qualità delle condotte e delle sostanze.

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte ha richiamato che il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 deve essere 'attuale' e fondato su elementi concreti non meramente congettural i; il giudice di merito può desumerlo dalla personalità, dalle modalità del fatto e dal contesto, come fatto dal Tribunale nel provvedimento impugnato.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    La modifica ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte conferma che l'attualità va valutata in termini prognostici su elementi concreti e non può fondarsi unicamente sulla gravità del titolo di reato.

  • art. 275, comma 2‑bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma suscettibile di violazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa all'applicazione della causa di lieve entità sia infondata perché il Tribunale ha correttamente valutato i presupposti di fatto e la offensività complessiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la declaratoria di inammissibilità: in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma procedurale che autorizza l'appello del Pubblico Ministero avverso provvedimenti cautelari; il Tribunale aveva accolto l'appello del PM ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti la qualificazione del fatto non dipende solo dal quantitativo: il giudice valuta insieme quantità, qualità della droga, modalità di detenzione/spaccio, rapporti con fornitori, sistematicità e capacità di collocazione sul mercato.
  • La causa di diminuita gravità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è esclusa se emergono elementi concreti che indicano attività di spaccio organizzata o capacità di diffusione anche qualora i singoli quantitativi non siano elevati.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari (art. 274 c.p.p.) deve essere 'attuale' e fondato su elementi concreti; può essere desunto dalla personalità del soggetto, dalle modalità del fatto e dal contesto criminale, non dalla sola gravità formale del reato.
  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono evidenziare vizi di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Documenti e circostanze favorevoli (es. provvedimenti amministrativi, buon comportamento) devono essere specificamente e puntualmente indicati e dimostrati nella loro efficacia rispetto alle esigenze cautelari; la mera produzione non è sufficiente a ribaltare una motivazione congrua del giudice.
  • Chi impugna l'applicazione delle misure cautelari su base quantitativa relativa alla droga deve contestare concretamente le argomentazioni fattuali del giudice (es. affidabilità rispetto ai fornitori, pluralità di sostanze, modalità distributive) per dimostrare che la valutazione complessiva era erronea.

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