Sentenza del 03/11/2016 n. 22182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro tra il 1998 e il 2005 sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni. Il rimborso era stato richiesto dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, che aveva dichiarato contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che prevedeva un'aliquota ridotta per tali somme in base a soglie di età differenti per uomini e donne. La questione riguardava, in particolare, la tempestività della domanda di rimborso per gli anni 1998-2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso relativo agli anni dal 1998 al 2001. Ha stabilito che il termine quadriennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che abbia dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la norma applicata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota ridotta alla metà sulle somme corrisposte come incentivo alle dimissioni ai lavoratori che avessero superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.
La disposizione nazionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea perché introduceva un trattamento differenziato basato sul sesso.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE
La normativa nazionale che prevedeva soglie di età diverse per uomini e donne è stata dichiarata contraria al principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta.
Il termine quadriennale opera anche quando il pagamento dell'imposta si fonda su una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia europea non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04
Ha dichiarato incompatibile con la direttiva europea la disciplina italiana che applicava un'aliquota ridotta alle somme di incentivo alle dimissioni sulla base di limiti di età differenti per uomini e donne.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676 del 2014
Ha stabilito che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza, istituti posti a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, ma deve rispettare il termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale.
- Il termine per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, e non dalla data della successiva sentenza europea che accerta l'incompatibilità della norma.
- Una pronuncia europea retroattiva non consente di recuperare somme relative a rapporti già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
- La certezza dei rapporti giuridici prevale sulla possibilità di applicare retroattivamente la decisione che ha eliminato o disapplicato la norma illegittima.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare tempestivamente la data di ciascun versamento o ritenuta e calcolare da essa il termine per la domanda di rimborso.
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