Sentenza n. 143/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. numero 1840 del 7 febbraio 2022, notificato alla ricorrente in data 10 febbraio 2022, avente ad oggetto “presa d’atto del diniego occupazione temporanea suolo pubblico in via Fonte Vecchia n.5”, con cui il Comune di Palau, ufficio SUAPE – Porto turistico, prende atto che la signora Truddaiu Tiziana, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli e alimentari, in relazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in Via della Fonte Vecchi an. 5, non può essere autorizzata dal momento che la Polizia Municipale aveva effettuato diniego già per l’anno precedente; - provvedimento senza protocollo datato 10 gennaio 2022 non notificato alla ricorrente avente ad oggetto parere per occupazione di suolo pubblico in via Fonte vecchia 5- Comune di Palau dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico destinata al posizionamento di espositori davanti all’esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva negato l’occupazione temporanea di 0,40 mq di suolo pubblico, per il periodo dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022, richiamando il precedente parere sfavorevole della Polizia municipale. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per tardiva adozione del parere della Polizia municipale e del provvedimento conclusivo, oltre il termine di trenta giorni; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico, ritenendo che il decorso di venti giorni senza parere producesse un silenzio devolutivo favorevole; eccesso di potere per sviamento. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il marciapiede avesse la stessa larghezza dei tratti adiacenti, che la strada non fosse caratterizzata da particolare traffico pedonale, che non fosse comunque garantita l’accessibilità ai disabili e che l’occupazione fosse stata autorizzata per circa quarant’anni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all’art. 38 del regolamento comunale e allo sviamento, poiché il diniego trovava fondamento nell’art. 20, comma 3, del Codice della strada e nella disciplina regolamentare comunale, che consentono l’occupazione del marciapiede soltanto quando resti una zona libera per il transito pedonale di almeno due metri, o comunque una zona adeguata per le persone con limitata o impedita capacità motoria. Nel caso concreto il marciapiede era largo 1,10 metri, sicché l’occupazione richiesta non poteva essere autorizzata. Il giudice ha precisato che la motivazione, pur non del tutto chiara, non era meramente per relationem, ma richiamava sinteticamente le ragioni già poste a fondamento del precedente diniego. È stata respinta anche la censura sul ritardo procedimentale: la violazione del termine finale, salvo che esso sia espressamente qualificato come perentorio, costituisce violazione di una regola di comportamento e non determina l’illegittimità dell’atto tardivo, potendo eventualmente rilevare sul piano risarcitorio. Quanto all’omesso preavviso di rigetto, il TAR ha ritenuto che il potere esercitato fosse vincolato, in presenza di una disciplina normativa e regolamentare che imponeva il rispetto dello spazio minimo di due metri; pertanto, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e l’omissione non poteva condurre all’annullamento. La causa è stata decisa senza esaminare la permanenza dell’interesse, anche considerando che l’autorizzazione riguardava la stagione estiva 2022 e non era stata proposta domanda risarcitoria. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le controparti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992
Nei centri abitati [...] deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. [...] Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
La disposizione impedisce l’occupazione richiesta quando la larghezza del marciapiede non consente di garantire lo spazio minimo o comunque adeguato per la circolazione pedonale e delle persone con ridotta capacità motoria.
art. 38 del regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico
Il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due.
La concessione è subordinata al rispetto dello spazio minimo di due metri destinato alla circolazione pedonale; la disposizione non è stata interpretata come fonte di un silenzio devolutivo favorevole.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il potere esercitato è vincolato e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
art. 2 l. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta, di regola, l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato come perentorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama la disciplina dei vizi procedimentali non invalidanti, precisando che, nel caso di potere vincolato, l’omissione del preavviso non è idonea a condurre all’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta per la prima volta con memoria deve essere depositata entro il termine decadenziale previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il diniego di occupazione di un marciapiede è legittimo quando la larghezza residua non consente di riservare alla circolazione pedonale lo spazio minimo di due metri previsto dalla disciplina del Codice della strada e dal regolamento comunale, senza che assumano rilievo decisivo precedenti autorizzazioni rilasciate in passato.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo non determina l’illegittimità del provvedimento tardivo, salvo che il termine sia qualificato dalla legge come perentorio; il ritardo può rilevare, ricorrendone gli ulteriori presupposti, sul piano della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione eserciti un potere vincolato e la disciplina applicabile escluda che il provvedimento possa avere un contenuto diverso.
- Una disciplina regolamentare che subordina l’occupazione del marciapiede alla disponibilità di uno spazio minimo per il transito pedonale non produce, per il mero decorso del termine previsto per l’espressione del parere, un silenzio devolutivo favorevole, se tale effetto non è chiaramente previsto dalla disciplina stessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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