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Sentenza

Sentenza n. 3001/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 7223/2023 del 29 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di restituzione di somme indebitamente trattenute, come confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2146/2025 del 31 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202505625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, recante condanna al pagamento di somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7223/2023, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2146/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare a ciascun ricorrente una somma determinata, oltre agli interessi legali dalla notificazione del ricorso introduttivo fino al saldo. Hanno chiesto la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato fondato sul passaggio in giudicato della pronuncia, sul decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sull’inadempimento del Ministero, che non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. Le amministrazioni intimate si sono opposte all’accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, poiché non è stata impugnata la sentenza confermativa della Corte di Appello, è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e il Ministero non ha provato l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, le somme riconosciute a ciascun ricorrente, maggiorate degli interessi legali previsti dal titolo giudiziale fino all’effettivo soddisfacimento. Ha accolto la domanda di penalità di mora, stabilendo che il Ministero corrisponda a ciascun ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo della condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in forza del titolo originario. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, secondo la motivazione, opera fino all’effettivo soddisfacimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere, dopo la quale il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inerzia per compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’amministrazione e liquidato in euro 1.500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 781, lettera a), legge n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se commisurata agli interessi legali.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per promuovere l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli accessori riconosciuti nel titolo giudiziale, quando la sentenza sia passata in giudicato, sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non una funzione risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere determinata in misura pari agli interessi legali, senza che ciò sia considerato manifestamente iniquo.
  • La penalità di mora commisurata agli interessi legali si aggiunge agli interessi legali eventualmente dovuti in forza del titolo giudiziale, trattandosi di obbligazioni aventi funzione diversa: compensativa gli interessi e sanzionatoria l’astreinte.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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