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Sentenza

Sentenza n. 3176/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 770/2021, pubblicata il 12/05/2021, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 770/2021, quanto al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 770/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nella parte in cui il Ministero era stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza dimostrare l'avvenuto pagamento. In corso di causa il TAR aveva rilevato che la sentenza del giudice ordinario e la prova della relativa notificazione non erano state depositate in copia autentica ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005; ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni per regolarizzare la documentazione. Il ricorrente ha depositato tempestivamente l'asseverazione di conformità. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, dopo la notificazione del titolo alla sede reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'azione esecutiva contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la tempestività del deposito secondo il rito camerale, la produzione della copia autentica del titolo dopo la regolarizzazione disposta in corso di causa e la comprovata formazione del giudicato, attestata dalla cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, sicché l'azione poteva essere intrapresa. Poiché il Ministero non ha dimostrato il pagamento o altro fatto estintivo dell'obbligazione, il TAR ha applicato l'onere probatorio gravante sul debitore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, fissandone il compenso in € 500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    La produzione del titolo in copia autentica e della prova del passaggio in giudicato costituisce requisito documentale del ricorso di ottemperanza; l'irregolarità della copia può essere sanata entro il termine assegnato dal giudice.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio camerale di ottemperanza deve essere rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    L'asseverazione digitale della conformità della copia costituisce modalità necessaria per la produzione informatica della copia autentica del titolo e della prova della notificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata soltanto dopo l'infruttuosa scadenza di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice può nominare un Commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto derivante dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il deposito della sentenza in copia autentica e della prova del suo passaggio in giudicato è richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; tuttavia, qualora il giudice rilevi un'irregolarità documentale sanabile, può assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione, la cui tempestiva osservanza consente la prosecuzione del giudizio.
  • L'azione esecutiva per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione può essere intrapresa, anche mediante ottemperanza, solo dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto o di avere altrimenti estinto l'obbligazione risultante dal giudicato, l'onere della prova del fatto estintivo grava sull'amministrazione debitrice; il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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