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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19176/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza mirava a ottenere una rivalutazione del giudizio di attendibilità della persona offesa, profilo estraneo al sindacato di legittimità salvo manifeste contraddizioni della motivazione, qui non riscontrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per concorso in truffa. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione della sua attendibilità. La censura era formulata in termini ritenuti non consentiti nel giudizio di legittimità, perché riproponeva questioni già sollevate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e lineare.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato in concorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura sulla valutazione probatoria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla credibilità della persona offesa o sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione congrua, lineare e conforme ai principi consolidati.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o specifiche illogicità decisive.
  • La riproposizione di doglianze generiche o solo apparenti, prive di effettiva specificità, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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