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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24170/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto di un dipendente regionale. Il lavoratore aveva prestato prima servizio a tempo indeterminato presso la Regione Umbria dal 1974 al 9.5.1999 e, senza soluzione di continuità fattuale ma con diverso inquadramento, era stato poi assunto dallo stesso ente con rapporto a tempo determinato come Direttore regionale alle Politiche territoriali, Ambiente ed Infrastrutture fino al 30.5.2000; successivamente il rapporto era proseguito fino al 31.1.2011. L’INPDAP, poi confluito nell’INPS, aveva liquidato separatamente il trattamento relativo ai due rapporti e aveva calcolato il TFR dal 31.5.2000 sulla base del montante dell’indennità premio di servizio maturata solo per il precedente periodo. La Corte d’appello aveva invece ritenuto unitario il rapporto ai fini previdenziali e aveva accolto la domanda di riliquidazione, respingendo l’eccezione di prescrizione. In cassazione l’INPS ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 5, c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla liquidazione del trattamento relativa al rapporto cessato il 9.5.1999 e fosse dunque maturata; 2) violazione dell’art. 2 l. n. 152/1968, dell’art. 2, commi 5-9, l. n. 335/1995 e dell’art. 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999, sostenendo che i distinti rapporti con la Regione dovessero essere trattati separatamente e che non esistesse l’unitarietà affermata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell’INPS, ritenendo che il rapporto di lavoro di direttore regionale della Regione Umbria fosse un rapporto a termine di diritto privato e che, pertanto, non vi fosse continuità giuridica ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di ruolo e il successivo rapporto a termine. Conseguentemente ha escluso l’applicabilità del principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, sull’infrazionabilità del rapporto quando esso sia unitario ma solo modificato. Il primo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda introduttiva del lavoratore. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico della parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La parte ricorrente lo invoca per individuare il momento di decorrenza della prescrizione del credito previdenziale; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 2, l. n. 152/1968

    Richiamato dall'INPS per sostenere la correttezza della liquidazione separata dei rapporti di lavoro.

  • art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l. n. 335/1995

    Richiamato per il regime del trattamento di fine rapporto e per la disciplina di passaggio dall'indennità premio di servizio al TFR.

  • art. 1, comma 9, d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Richiamato come parametro per sostenere la soluzione di liquidazioni distinte nei diversi rapporti.

  • art. 29, l. Regione Umbria n. 15/1997

    La Corte lo valorizza per qualificare il rapporto di direttore regionale della Regione Umbria come rapporto di lavoro a termine di diritto privato.

Massime di principio

  • Quando un successivo incarico presso lo stesso ente è regolato come rapporto a termine di diritto privato, non si configura, ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, una necessaria continuità con il precedente rapporto di ruolo, sicché i due rapporti possono essere trattati separatamente.
  • Il principio dell'infrazionabilità del rapporto previdenziale opera solo se il rapporto di lavoro è realmente unitario, ancorché modificato in alcune sue modalità; esso non si estende ai casi in cui vi sia una cesura giuridica tra due distinti rapporti contrattuali.
  • Se la soluzione di merito è erronea perché fonda l'unitarietà di rapporti invece giuridicamente distinti, il ricorso può essere definito nel merito dalla Cassazione con rigetto della domanda originaria, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe il fondamento sostanziale della pretesa rende assorbiti i motivi concernenti questioni preliminari, come la prescrizione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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