Parere n. 488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- per revocazione del parere n. 915/2023 espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal ricorrente avverso il silenzio all'istanza diffida ai sensi dell'art. 185, presentata in data 25 giugno 2022 in materia di contratto di lavoro e mansioni assegnate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di revocazione, ritenendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza della rinuncia depositata dal ricorrente. Il parere è quindi nel senso della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorso straordinario per revocazione del parere n. 915/2023, relativo all'inammissibilità di un ricorso avverso il silenzio serbato su un'istanza-diffida ex art. 185 in materia di contratto di lavoro e mansioni assegnate
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione del parere n. 915/2023 della Sezione Prima, deducendo un error in procedendo in relazione al difetto assoluto di giurisdizione e sostenendo che non vi sarebbero differenze sostanziali tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e quello al Presidente della Repubblica. Con memorie successive ha inoltre lamentato l'omessa considerazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 63/2023 e 24/2018. Dopo la relazione ministeriale, che concludeva per l'inammissibilità della revocazione, il ricorrente ha depositato una mail di rinuncia al ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso per revocazione.
Norme richiamate
art. 185
La disposizione è richiamata con riferimento all'istanza-diffida oggetto del precedente ricorso, senza che il testo precisi ulteriormente il contenuto della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli articoli 5 e 6 del regolamento GDPR, il fondamento della prescrizione di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato quale base della misura di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso intervenuta nel corso del procedimento determina, quando viene meno l'interesse alla decisione, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel ricorso straordinario per revocazione, la sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi dedotti.
Ricorso straordinario per revocazione del parere n. 915/2023
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per la revocazione del parere n. 915/2023, relativo a un precedente ricorso avverso il silenzio serbato su un'istanza-diffida ex art. 185 in materia di contratto di lavoro e mansioni assegnate. L'amministrazione coinvolta è il Ministero dell'interno.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente sosteneva che il precedente parere fosse viziato da error in procedendo, poiché, in relazione al difetto assoluto di giurisdizione dichiarato, non vi sarebbero reali elementi di differenziazione tra il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con memorie successive richiamava anche le sentenze della Corte costituzionale nn. 63/2023 e 24/2018, assumendo che non fossero state considerate.
Istruttoria e sopravvenienze
Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria del 15 aprile 2024, con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che ha depositato controdeduzioni. Successivamente, il ricorrente ha depositato una mail di rinuncia al ricorso.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia determinasse il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Per tale ragione non ha esaminato i motivi di revocazione né la questione relativa alla giurisdizione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Oscuramento dei dati personali
Il parere dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
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