Sentenza n. 1508/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa connessa al rilascio e al successivo annullamento giurisdizionale del permesso di costruire n. 96/2009, con domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riproposto davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., la domanda risarcitoria già proposta davanti al giudice ordinario, il quale aveva declinato la giurisdizione. Ha chiesto il risarcimento di complessivi euro 1.099.223,17, oltre interessi e rivalutazione, deducendo di avere subito un danno emergente, un lucro cessante e una lesione della libertà di autodeterminazione negoziale per avere fatto affidamento senza colpa sul permesso di costruire n. 96/2009, rilasciato dal Comune e successivamente annullato dal giudice amministrativo con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Secondo la ricorrente, l'illegittimità del titolo sarebbe dipesa da un'erronea interpretazione della normativa urbanistica da parte dell'amministrazione. Il Comune ha contestato la domanda, sostenendo che l'annullamento del titolo fosse riconducibile all'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella relazione tecnica allegata all'istanza. Ha inoltre evidenziato che, dopo l'annullamento, il Comune aveva negato il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e aveva adottato un'ordinanza di demolizione, rimasta inoppugnata, rilevando che l'opera era stata realizzata in totale difformità dal progetto assentito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che la domanda riguardasse la lesione dell'affidamento incolpevole derivante dal rilascio di un titolo edilizio poi annullato e rientrasse nella materia edilizia di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il permesso di costruire era stato rilasciato sulla base della qualificazione di due lotti come autonomi lotti liberi, dotati di accesso diretto alla viabilità pubblica. Il giudizio di annullamento aveva invece accertato che uno dei lotti era intercluso e privo di accesso carrabile. Inoltre, l'ordinanza di demolizione non impugnata aveva accertato che i due edifici erano stati progettati e realizzati strutturalmente come un unico fabbricato, in totale difformità dal progetto rappresentato nell'istanza e assentito dal permesso. Secondo il TAR, l'affidamento incolpevole sulla legittimità del titolo edilizio presuppone che il privato abbia realizzato l'opera in conformità al progetto autorizzato. La ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare tale conformità; al contrario, aveva realizzato un'opera diversa da quella assentita. Il danno lamentato non era quindi ascrivibile al Comune e mancava lo stesso danno-evento costituito dalla lesione della libertà di autodeterminazione negoziale fondata su un affidamento incolpevole. La ricorrente, avendo rappresentato i luoghi in modo difforme dallo stato reale e avendo realizzato un fabbricato totalmente difforme dal titolo, aveva contribuito a determinare l'illegittimità del permesso e non poteva invocare la tutela dell'affidamento. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in materia edilizia; il TAR vi ricomprende la domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento derivante da un permesso di costruire poi annullato.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale disciplina in base alla quale era stata presentata l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, poi respinta dal Comune.
art. 1226 cod. civ.
Indicato dalla ricorrente quale base della richiesta di liquidazione equitativa del danno, senza che il TAR ne faccia applicazione, avendo rigettato la domanda.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole derivante dal rilascio di un titolo edilizio successivamente annullato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia.
- L'affidamento tutelabile sulla legittimità di un permesso di costruire presuppone che il privato abbia realizzato l'intervento in conformità al progetto rappresentato all'amministrazione e assentito dal titolo.
- Il privato non può invocare un affidamento incolpevole quando l'illegittimità del titolo edilizio sia stata determinata da una rappresentazione difforme dello stato dei luoghi fornita nella documentazione allegata all'istanza.
- La realizzazione di un'opera in totale difformità dal permesso di costruire esclude l'ascrivibilità all'amministrazione del danno derivante dall'annullamento del titolo e impedisce di configurare la lesione risarcibile dell'affidamento.
- Nel giudizio risarcitorio per lesione dell'affidamento, grava sul privato l'onere di dimostrare, tra gli altri elementi costitutivi, la conformità dell'opera realizzata al titolo edilizio sul quale assume di avere fatto affidamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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