Cassazione Penale, Sentenza n. 3144/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di danneggiamento aggravato. Tre censure: 1) presunto travisamento della prova e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei beni danneggiati come "cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici", posto che l'edificio ospitava anche abitazioni private e l'imputato afferma di non sapere fosse comunale; 2) mancata considerazione dell'effettiva entità del danno e, conseguentemente, esclusione dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., oltre ad allegata buona condotta successiva; 3) richiesta di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) ai sensi dell'art. 20‑bis c.p. come norma sopravvenuta più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono inammissibili perché consistono in una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità (vietato sovrapporre la valutazione della Cassazione a quella dei giudici di merito; il vizio di "travisamento" è rilevabile solo in casi di macroscopica evidenza e con puntuale indicazione degli atti). La motivazione dei giudici di merito è ritenuta logica e coerente: elementi quali tabelle esterne che indicavano uffici comunali, la collocazione degli uffici nei piani dell'edificio e il colloquio del ricorrente con il personale dei servizi sociali giustificano la ricostruzione. L'esclusione dell'attenuante e della non punibilità è stata confermata in relazione all'entità del danno e ai precedenti penali; la condotta successiva non ha prevalso. Il terzo motivo è manifestamente infondato: l'applicazione della misura sostitutiva è discrezionale e, inoltre, essendo la sentenza di appello pronunciata entro il 30/12/2022, il condannato potrà, una volta formato il giudicato, chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. Infine, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi al travisamento della prova; la Corte ricorda che, dopo la modifica, la valutazione in sede di legittimità è limitata e il vizio deve essere di macroscopica evidenza, con puntuale indicazione degli atti rilevanti
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; la Corte ritiene che le doglianze costituiscano rivalutazione del fatto non ammessa in sede di legittimità
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e comportamento successivo; la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce dell'entità del danno e dei precedenti, non fosse applicabile
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante della diminuzione della pena per particolare tenuità del danno; esclusa dai giudici di merito in relazione alla quantificazione del danno
art. 20‑bis, comma 1, n. 2 cod. pen.
Previsione di misure sostitutive (detenzione domiciliare) introdotta come norma più favorevole; la sua applicazione è discrezionale e subordinata a valutazioni di meritevolezza e alla mancanza di cause ostative
art. 2, comma 4 cod. pen.
Principio che consente l'applicazione della norma sostanziale più favorevole nel tempo; la Corte segnala però la discrezionalità e le modalità procedurali per ottenere la sostituzione
legge n. 689/1981, artt. 58 e 59
Richiamate le regole relative all'applicazione delle sanzioni sostitutive: valutazione di meritevolezza (art. 58) e verifica di eventuali cause ostative (art. 59), aspetti discrezionali riservati al giudice di merito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Rilevante per la decorrenza temporale che consente al condannato, per sentenze emesse prima dell'entrata in vigore, di chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione dopo il giudicato
art. 666 cod. proc. pen.
Procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione per ottenere la sostituzione della pena detentiva con misura alternativa, praticabile dopo la formazione del giudicato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità e ha portato anche alla condanna alla somma per la Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disposizione richiamata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito se non nei casi di travisamento macroscopico puntualmente motivato e indicato: le censure che si risolvono in una mera rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- In presenza di doppia conformità delle decisioni di merito (tecnica della "doppia conforme"), il sindacato della Cassazione è ulteriormente limitato; il ricorrente deve dimostrare che un elemento è stato valutato per la prima volta in sede di appello e che vi sia contraddittorietà ictu oculi.
- Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 131‑bis, il giudice valuta complessivamente entità del danno, precedenti e comportamento successivo; la sola dichiarazione di buona condotta post factum non è automaticamente risolutiva.
- La conversione o sostituzione della pena detentiva con misure alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e richiede l'assenza di cause ostative e una valutazione positiva di meritevolezza; se la norma favorevole sopravviene durante il grado di appello, l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione dopo il giudicato
- Quando si impugna per travisamento della prova, occorre indicare in maniera precisa e puntuale gli atti e gli elementi che si ritengono travisati e dimostrare la macroscopica incongruenza della motivazione rispetto a tali atti; altrimenti la censura verrà dichiarata inammissibile.
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