Sentenza n. 455/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione n. 379 del 23 settembre 2025 con cui il Comune intimato ha concluso positivamente la conferenza di servizi indetta per l’esame e la verifica del progetto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Saja-Castello a valle della strada statale 113, a protezione del centro abitato e delle infrastrutture primarie, precisando che tale atto aveva il valore di approvazione del progetto esecutivo e sostituiva tutti gli atti di assenso resi dagli enti competenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi, avente valore di approvazione del progetto esecutivo di un’opera di sistemazione idraulica e sostitutiva degli atti di assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriandi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l’omessa comunicazione individuale dell’avvio dei procedimenti previsti dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, nonché l’illegittima esclusione dalle garanzie partecipative, nonostante il progetto interessasse direttamente terreni di loro comproprietà, prevedendo espropriazioni e occupazioni temporanee per la realizzazione di vasche di laminazione. È stato contestato che la partecipazione di un solo comproprietario potesse sostituire le comunicazioni dovute agli altri, in assenza di delega o rappresentanza, e che il deposito degli atti presso il Comune o la conoscenza di fatto del procedimento potessero supplire alla comunicazione personale. I ricorrenti hanno inoltre dedotto violazione degli artt. 32 e 97 Cost. e dei principi CEDU sulla tutela della proprietà. In via subordinata hanno censurato la relazione di esproprio e le scelte progettuali per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, lamentando la mancata considerazione della diminuzione di valore delle aree residue, l’imposizione di fatto di un asservimento sull’area interna di una vasca, la distruzione delle colture, l’attribuzione di oneri manutentivi ai proprietari e l’insufficiente motivazione dell’esclusione dell’alternativa consistente nella sola riprofilatura dell’alveo, nonché l’obsolescenza o inattendibilità degli studi geologici e idraulici. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l’atto avesse natura meramente programmatoria, e ha invocato la conoscenza sostanziale del procedimento da parte di un comproprietario, il raggiungimento dello scopo partecipativo, l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza idrogeologica e i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali. Ha inoltre sostenuto che le contestazioni patrimoniali appartenessero alla successiva fase di determinazione dell’indennità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le censure concernenti la quantificazione dell’indennità di esproprio, la diminuzione di valore della parte residua e gli effetti patrimoniali dell’asserito asservimento, trattandosi di questioni riservate al giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a. Il ricorso è stato invece accolto quanto alle censure partecipative. Il Collegio ha affermato che l’approvazione del progetto di un’opera pubblica in conferenza di servizi, soprattutto quando comporti variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non è un atto meramente programmatorio, ma è immediatamente lesiva e sorregge l’interesse a ricorrere dei proprietari. Gli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 impongono la comunicazione personale a ciascun comproprietario interessato. La partecipazione al procedimento di un solo comproprietario non sana l’omessa comunicazione agli altri, così come non sono sufficienti il deposito degli atti presso la sede comunale o la conoscenza di fatto del procedimento. È stato escluso anche il ricorso all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché il Comune non ha fornito la prova irrefutabile che la soluzione adottata fosse l’unica praticabile; inoltre, non risultavano espressamente valutate le alternative progettuali e le osservazioni formulate dal comproprietario partecipante. L’atto impugnato è stato pertanto annullato. In applicazione dell’effetto caducante, il TAR ha ritenuto automaticamente caducati anche gli atti della gara per l’affidamento dei lavori, in quanto consequenziali e privi di autonoma valutazione rispetto all’approvazione del progetto. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.900,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 327/2001
Impone la comunicazione personale ai proprietari interessati dell’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
art. 16 d.P.R. n. 327/2001
Impone la comunicazione personale dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 33 d.P.R. n. 327/2001
La diminuzione di valore della parte residua del bene, derivante da espropriazione parziale, rileva nella determinazione dell’indennità ed è contestabile davanti al giudice ordinario.
art. 37 d.P.R. n. 327/2001
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione dell’indennità aggiuntiva, ma le relative questioni sono state ritenute estranee alla giurisdizione amministrativa.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Riserva al giudice ordinario le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia espropriativa con esclusione delle controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità, riservate al giudice ordinario.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La sanatoria dei vizi partecipativi non è applicabile quando l’amministrazione non dimostri in modo irrefutabile che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale prova mancava, anche in ragione della mancata valutazione delle alternative progettuali.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento generale degli obblighi partecipativi, senza sostituire le specifiche comunicazioni previste dalla disciplina espropriativa.
art. 9 l. n. 241/1990
È stato richiamato in relazione alla partecipazione procedimentale del comproprietario, ritenuta tuttavia inidonea a rappresentare gli altri comproprietari in assenza di delega o rappresentanza.
Massime di principio
- L’approvazione del progetto di un’opera pubblica in conferenza di servizi, quando comporti variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità o apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non ha natura meramente programmatoria: è immediatamente lesiva e può essere impugnata dai proprietari interessati prima dell’adozione del decreto di esproprio.
- Gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 devono essere assolti nei confronti di ciascun comproprietario dell’area interessata; la partecipazione al procedimento di uno solo dei comproprietari non sana l’omessa comunicazione agli altri, in assenza di delega o rappresentanza.
- Il deposito degli atti presso la sede dell’amministrazione e la conoscenza di fatto o casuale del procedimento non equivalgono alla comunicazione personale di avvio richiesta dalla disciplina espropriativa.
- L’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 non esclude l’annullabilità di un provvedimento adottato senza le comunicazioni partecipative previste dalla disciplina espropriativa quando l’amministrazione non dimostri in modo irrefutabile che la decisione fosse l’unica praticabile e che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere, anche perché non risultino valutate le alternative progettuali e le osservazioni degli interessati.
- Le controversie sulla quantificazione dell’indennità espropriativa, inclusa la diminuzione di valore della parte residua del fondo o la perdita di valore derivante dall’espropriazione parziale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione dell’atto amministrativo presupposto.
- L’annullamento dell’atto di approvazione del progetto determina l’effetto caducante degli atti successivi che ne costituiscano conseguenza necessaria, come gli atti della gara per l’affidamento dei lavori, quando questi non implichino nuove e autonome valutazioni dell’interesse pubblico.
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