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Sentenza

Sentenza n. 966/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accesso per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a tutti gli atti e documenti della procedura di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla gara bandita da SCR-Piemonte “GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE” - LOTTO 3 CIG B4D450739C”; nonché per l’annullamento - della determinazione n. DIR.R.0000068 del 2.3.2026, comunicata in data 3.3.2026, nella parte in cui la stazione appaltante, in accoglimento delle richieste presentate dagli operatori economici RTI Poliedra, RTI Polygon e Althea Italia, ha negato l’accesso in via integrale alla documentazione tecnica ed economica prodotta dai concorrenti, nonché, espressamente o implicitamente, ha negato l’accesso a tutti gli atti della procedura di gara (verbali, comunicazioni del RUP, etc.); - del verbale relativo alla seduta del 18.2.2026 (rectius 4.2.2026, non conosciuto ma menzionato, ragionevolmente con data errata, nella determinazione n. DIR.R.0000068 del 2.3.2026), in cui sono state stabilite le eccezioni all’ostensione della documentazione prodotta dai concorrenti RTI Poliedra, RTI Polygon e Althea Italia, sulla base delle dichiarazioni con cui gli stessi hanno chiesto l’oscuramento dell’offerta; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio della documentazione non ostesa a seguito dell’aggiudicazione e, in particolare: - atto di nomina del Nucleo Tecnico incaricato della stesura della lex di gara; - dichiarazioni di incompatibilità e di esperienza nel settore oggetto della specifica gara rese da tutti i membri della Commissione giudicatrice, complete di ogni eventuale allegato; - verbale della seduta riservata del 4.2.2026 (richiamato nella determina di aggiudicazione DIR.R.0000068 del 2.3.2026 anche con data 18.2.2026, doc. 1), in cui il RUP ha effettuato la verifica delle richieste di segretazione dei concorrenti “per la sussistenza di segreti tecnici/commerciali/economici, accogliendo e/o respingendo le stesse secondo le risultanze e le motivazioni contenute nel verbale della seduta stessa”; - comunicazione che, a seguito del soccorso istruttorio applicato dal seggio di gara ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nel corso della seduta riservata del 9.6.2025, cfr. verbale doc. 6), il RUP ha inviato al RTI Poliedra richiedendo la produzione documentale di quanto riportato nel verbale del 9.6.2025, da trasmettere entro il 4.8.2025; - documentazione completa trasmessa dal RTI Poliedra in risposta alla suddetta richiesta formulata dal RUP a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio; - verbale delle operazioni di verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla società Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l. e alla Poliedra Sanità s.r.l., il cui positivo esito è stato riferito dal RUP nell’ambito della seduta riservata dell’8.8.2025 e in ragione del quale è stato accolto il subentro di Poliedra Sanità s.r.l. a Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l. quale mandataria del RTI concorrente; - comunicazione che, a seguito di quanto stabilito dal seggio di gara con il supporto della Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata del 4.12.2025, il RUP ha inviato al RTI Poliedra richiedendo la produzione di chiarimenti sui costi della manodopera esposti nell’offerta relativa al Lotto 3; - documentazione completa trasmessa dal RTI Poliedra in risposta alla suddetta richiesta formulata dal RUP su incarico del seggio di gara, con il supporto della Commissione giudicatrice; - successiva comunicazione che, a seguito di quanto stabilito dal seggio di gara con il supporto della Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata del 22.12.2025, il RUP ha inviato al RTI Poliedra richiedendo la produzione di ulteriori specifici chiarimenti sui costi della manodopera; - documentazione completa trasmessa dal RTI Poliedra in risposta alla suddetta ulteriore richiesta formulata dal RUP su incarico del seggio di gara, con il supporto della Commissione giudicatrice; - verbale relativo alla “pre-istruttoria” effettuata dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice in relazione alla suddetta documentazione prodotta dal RTI Poliedra, come risulta dal verbale della seduta riservata del 3.2.2026. - tutti i verbali e gli atti delle operazioni comunque eseguite nell’ambito del sub-procedimento di valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte presentate dal RTI Poliedra; ovvero, in caso di mancato espletamento del suddetto sub-procedimento, tutti gli atti e la documentazione da cui si evincano le motivazioni di una simile scelta; - tutti i verbali e gli atti delle operazioni eseguite dal seggio di Gara e/o dalla Commissione giudicatrice e/o dal RUP, anche con l’ausilio di ulteriori soggetti (anche in qualità di consulenti, pubblici e/o privati) nell’ambito della fase di comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati dal RTI Poliedra, unitamente a tutta la relativa documentazione prodotta dal concorrente o in qualunque modo acquisita ed esaminata dalla stazione appaltante, anche mediante verifica sul Casellario A.N.A.C. (cfr. verbale del 18.2.2026), nonché presso ulteriori enti o amministrazioni competenti (I.N.P.S., Agenzia delle Entrate etc.) e anche in via telematica, al fine di verificare l’effettivo possesso dei suddetti requisiti dichiarati; e altresì per la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio integrale e completo della documentazione ostesa in modalità oscurata e/o parziale, relativa alla procedura di gara de qua e, in particolare: - i progetti tecnici integrali, completi di ogni relativo allegato e senza oscuramenti, presentati dall’aggiudicatario RTI Poliedra, dal RTI Polygon e da Althea Italia nel Lotto 3; - le offerte economiche integrali, complete di ogni relativo allegato, incluse le eventuali giustificazioni e senza oscuramenti, presentate dall’aggiudicatario RTI Poliedra, dal RTI Polygon e da Althea Italia nel Lotto 3; per l’annullamento: - del diniego implicito o esplicito alla completa ostensione documentale sotteso alla comunicazione “ID 216.430.616 sulla Procedura ID 194252589” ricevuta a mezzo pec in data 14.3.2026 (doc. 19) e nonché alla comunicazione a firma del RUP e del Direttore Appalti U.0004709 del 17.3.2026 (doc. 20), con particolare riguardo alla documentazione acquisita in fase di comprova dei requisiti (di ordine generale e speciale) dichiarati dall’aggiudicatario sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di Poliedra Sanità, nonché dei relativi verbali; - delle suddette comunicazioni “ID 216.430.616 sulla Procedura ID 194252589” ricevuta a mezzo pec in data 14.3.2026 (doc. 19) e U.0004709 del 17.3.2026, a firma del RUP e del Direttore Appalti (doc. 20), nella parte in cui nulla hanno comunicato e trasmesso con riguardo alla “completezza della documentazione pubblicata ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e smi” (doc. 13), e in particolare la documentazione integrale prodotta e/o comunque acquisita e in ogni caso valutata nell’ambito della fase di comprova dei requisiti (di ordine generale e speciale) dichiarati dal concorrente dichiarato aggiudicatario sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di Poliedra Sanità, nonché i relativi verbali; e per l’accertamento del diritto di accesso anche ai sensi degli art. 35, 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a., a tutti i verbali e gli atti non pubblicati delle operazioni eseguite dal seggio di Gara e/o dalla Commissione giudicatrice e/o dal RUP, anche con l’ausilio di ulteriori soggetti (anche in qualità di consulenti, pubblici e/o privati) nell’ambito della fase di comprova dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e speciale) dichiarati dal RTI Poliedra (sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di Poliedra Sanità), unitamente ai certificati di buona esecuzione relativi alle mandanti del RTI e Me.Sys s.r.l. e a tutta la documentazione non ostesa, prodotta dal concorrente o in qualunque modo acquisita ed esaminata, anche mediante verifica sul Casellario A.N.A.C. (cfr. verbale del 18.2.2026, doc. 12), nonché presso ulteriori enti o amministrazioni competenti (I.N.P.S., Agenzia delle Entrate etc.) e anche in via telematica e/o tramite accesso al FVOE, al fine di verificare l’effettivo possesso dei suddetti requisiti dichiarati; con condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio integrale e completo della documentazione tuttora non ostesa, oggetto dei presenti motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, totale o parziale, di accesso alla documentazione della procedura di gara relativa al Lotto 3, comprese offerte, verbali, documentazione sui requisiti e verifiche sull'aggiudicatario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, contro la stazione appaltante e nei confronti dei concorrenti controinteressati, chiedendo l'accesso a tutti gli atti e documenti della gara per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presso le aziende del servizio sanitario regionale. In particolare, ha contestato la determinazione con cui la stazione appaltante aveva negato integralmente o parzialmente l'accesso alla documentazione tecnica ed economica dei concorrenti, in ragione delle richieste di oscuramento fondate sulla presenza di segreti tecnici, commerciali ed economici. La ricorrente ha inoltre impugnato il diniego relativo a verbali, comunicazioni e documenti concernenti la nomina e le dichiarazioni dei componenti della commissione, il soccorso istruttorio, il subentro della mandataria, i chiarimenti sui costi della manodopera, la verifica dell'anomalia o della congruità dell'offerta, la comprova dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario e le verifiche svolte tramite Casellario ANAC, INPS, Agenzia delle Entrate e FVOE. Ha dedotto il diritto di accesso ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'annullamento dei dinieghi e la condanna dell'amministrazione all'ostensione integrale della documentazione ancora non rilasciata.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, all'udienza camerale, la società ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, poiché la stazione appaltante, dopo la proposizione del ricorso, aveva consentito l'accesso pieno alla documentazione di gara. La sopravvenuta ostensione integrale ha eliminato l'utilità concreta della decisione sulle domande di accesso e di annullamento dei dinieghi. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente li ha invocati quale fondamento del diritto di accesso agli atti delle procedure di gara, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • art. 116 c.p.a.

    La ricorrente ha proposto l'azione speciale in materia di accesso; il giudice non ha esaminato la fondatezza della pretesa poiché l'accesso è stato integralmente consentito nel corso del giudizio.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell'oggetto della documentazione richiesta, relativa al soccorso istruttorio, senza specifica valutazione da parte del TAR.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso agli atti di gara, la stazione appaltante consente integralmente l'ostensione richiesta, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso elimina l'utilità dell'esame dei vizi dedotti contro il diniego e impedisce una pronuncia di merito sull'estensione del diritto di accesso.
  • In caso di improcedibilità determinata dall'ostensione intervenuta nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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