Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2475/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione 27.11.2018 n. 30608, con cui era stato rigettato il ricorso per cassazione dei ricorrenti. Il nucleo della controversia riguarda la mancata rimessione in termini per proporre appello/impugnazione a causa di un impedimento alla notificazione telematica (rottura della serratura della stanza dove si trovava il PC abilitato alle notifiche, successiva necessità di intervento di un artigiano e impossibilità di usare altri terminali) e la censura che la Corte d'appello e poi la Corte di cassazione non avrebbero adeguatamente valutato o avrebbero travisato i documenti che dimostrerebbero l'impossibilità in un arco temporale decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Motivi principali: le censure proposte riguardavano valutazioni di merito e vizi di motivazione o presunto travisamento di contenuto della sentenza d'appello, tipologie di errori non sanabili con il rimedio della revocazione ordinaria (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.). Inoltre la Corte ha ritenuto che i documenti invocati non fossero decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., e ha confermato che la Corte d'appello aveva comunque motivato ritenendo la decadenza imputabile a carenze organizzative del difensore. Per conseguenza il ricorso per revocazione è inammissibile; è altresì disposto che i ricorrenti versino un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Norma richiamata in primo grado come base per la richiesta di rimessione in termini per proporre l'appello; disciplina i presupposti per la rimessione in termini per tardività dovuta a causa non imputabile al soggetto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Criterio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha valutato che i documenti prodotti non erano 'decisivi' e perciò il motivo era infondato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; applicata come fondamento formale del ricorso di revocazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano insuscettibili di essere ricomprese nel rimedio di revocazione.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamata in ordine ai limiti della revocazione: il vizio lamentato era di motivazione/errore di giudizio e non travisamento dei fatti rilevante ai sensi dell'art. 395, quindi non idoneo a fondare la revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Riferimento normativo che ha introdotto/modificato la fattispecie del contributo unificato richiamata dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002; citata in relazione all'effetto economico per i ricorrenti.

Massime di principio

  • La revocazione in Cassazione è ammessa solo per errori di fatto decisivi o per specifiche ipotesi tassative: non è il rimedio per rinnovare censure che siano valutazioni di merito o vizi di motivazione.
  • L'onere probatorio sull'impedimento incolpevole grava sul ricorrente: occorre documentare in modo chiaro e decisivo l'impossibilità materiale di effettuare la notificazione nel termine rilevante.
  • Problemi organizzativi dello studio legale (es. impossibilità temporanea di accesso al computer) possono essere qualificati come colpa del difensore e dunque non giustificare la rimessione in termini, salvo prova decisiva e specifica dell'impossibilità effettiva e insuperabile.
  • La Corte valuta nel complesso il contenuto della motivazione di merito; singoli passaggi estrapolati non possono essere usati per sostenere un travisamento quando la decisione, letta nella sua globalità, esprima chiaramente una rationes decidendi.
  • Se i documenti prodotti non appaiono decisivi ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la censura per omesso esame è destinata a essere respinta; per ottenere successo bisogna dimostrare che l'elemento omesso avrebbe avuto rilevanza determinante sull'esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.