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Sentenza

Sentenza n. 900/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - dei provvedimenti con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta in favore di lavoratore, e segnatamente: a) cod. -OMISSIS-, relativo ad -OMISSIS-; b) cod. -OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; c) cod. -OMISSIS-, relativo a Slama Adem; d) cod. -OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; e) cod. -OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; f) cod. P-RG/L/Q/2024/-OMISSIS-, relativo ad -OMISSIS-; g) cod. P-RG/L/Q/2024/106173, relativo a -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti dello Sportello unico per l'immigrazione di Ragusa di revoca di sette nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato sette provvedimenti, adottati a seguito di istanze presentate nell’ambito del Decreto Flussi, con i quali lo Sportello unico per l’immigrazione aveva revocato i nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati. Gli atti indicavano come ragioni ostative il parere contrario di componenti dello Sportello di Ragusa e l’insufficienza o manifesta inidoneità della documentazione prodotta. In via preliminare, il ricorrente ha sostenuto il difetto di legittimazione dell’amministrazione statale, assumendo che l’atto fosse riconducibile alla Regione. Nel merito ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 e dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998; difetto di istruttoria, illogicità e carenza della motivazione, sostenendo che le cause di revoca fossero tassativamente limitate agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, poiché la motivazione relativa all’inidoneità della documentazione sarebbe stata generica e apodittica e il richiamo al parere ostativo non avrebbe individuato né reso disponibile l’atto richiamato. È stata inoltre esaminata l’ammissibilità del ricorso cumulativo, rivolto contro sette atti riferiti a diversi lavoratori ma derivanti dalla medesima istanza datoriale e caratterizzati da identico contenuto e apparato motivazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che i provvedimenti non presentassero elementi idonei a ricondurli alla Regione. Ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, la competenza al rilascio del nulla osta appartiene allo Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno; l’intesa istituzionale del 2006 tra Ministero e Regione non è idonea a modificare la competenza stabilita dalla legge e riguarda soltanto la collaborazione nella fase istruttoria. Il ricorso cumulativo è stato dichiarato ammissibile, poiché gli atti appartenevano al medesimo procedimento, derivavano dalla stessa istanza del datore di lavoro e presentavano identità di contenuto e motivazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate entrambe le censure. La revoca prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non è limitata agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma può riguardare qualsiasi mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso e l’assunzione del lavoratore straniero, inclusi la capacità economico-finanziaria del datore, il settore produttivo ammesso dal Decreto Flussi e l’asseverazione del consulente del lavoro. La revoca, nonostante il nomen iuris, non costituisce autotutela discrezionale ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica dei requisiti. Il richiedente è tenuto, in applicazione dei principi di collaborazione e autoresponsabilità, a produrre la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso concreto, il datore di lavoro aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, non aveva presentato osservazioni né integrato la documentazione e non aveva neppure dimostrato in giudizio la completezza del corredo documentale. Tale omissione era sufficiente a sorreggere la revoca. Trattandosi di provvedimenti plurimotivati, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a mantenerli in vita, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte contro l’altra motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Lo sportello unico per l’immigrazione, […] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi […]

    Individua nello Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio del nulla osta al lavoro; l’intesa con la Regione non può derogare a tale competenza.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Lo sportello unico per l’immigrazione, […] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi […]

    Il rilascio del nulla osta presuppone il rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali applicabili.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. […]

    Attribuisce allo Sportello unico il compito di verificare regolarità, completezza e idoneità della documentazione, nonché la congruità delle richieste rispetto alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, e che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegua la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso

    La revoca non riguarda soltanto gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma si estende alla mancanza di ogni requisito prescritto dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero; costituisce esercizio vincolato di un potere di controllo, non autotutela discrezionale.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca dei nulla osta in esame non è qualificabile come revoca discrezionale di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies, ma come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure motivazionali sono state ritenute infondate poiché l’omissione documentale, previamente comunicata all’interessato e non colmata, costituiva ragione sufficiente a sorreggere i provvedimenti plurimotivati.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di collaborazione impone al richiedente, unitamente al criterio di autoresponsabilità, di produrre tutta la documentazione necessaria e utile alla verifica dei requisiti.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza di prelievo presentata dal ricorrente; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non è circoscritta agli elementi ostativi tipizzati dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma può conseguire alla mancanza di qualsiasi requisito richiesto dalla normativa per l’ingresso e l’assunzione del lavoratore straniero, inclusi i requisiti economico-finanziari del datore di lavoro, l’appartenenza dell’attività ai settori ammessi e l’asseverazione richiesta.
  • La revoca del nulla osta al lavoro, pur così denominata dalla legge, ha natura di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria: costituisce esercizio vincolato del potere di controllo sui requisiti necessari per il rilascio e non autotutela discrezionale soggetta ai presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
  • Il richiedente il nulla osta è tenuto, in applicazione dei principi di collaborazione e autoresponsabilità, a produrre la documentazione necessaria e utile alla verifica dei requisiti; la mancata integrazione della documentazione richiesta nel procedimento e la mancata dimostrazione della completezza documentale in giudizio possono giustificare la revoca del titolo.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerne la validità, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
  • L’intesa istituzionale tra Ministero dell’Interno e Regione, non essendo idonea a derogare alla legge, può disciplinare la collaborazione nella fase istruttoria del procedimento di assunzione del lavoratore straniero, ma non trasferire dalla competente articolazione ministeriale ad altro ente il potere di adottare il provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PA

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