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Sentenza

Sentenza n. 9405/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento ​(a) del provvedimento dell’Agcm n. 31673 del 23 settembre 2025, notificato a mezzo Pec il 26 settembre 2025 e pubblicato sul sito dell’Agcm in pari data nonché sul Bollettino n. 38 del 29 settembre 2025, con il quale l’Autorità, ad esito del procedimento istruttorio I864 (Prezzo del biocarburante per autotrazione), ha deliberato «a) che le società Eni, Kuwait, Esso, Tamoil, Ip e Saras hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio; b) che Eni, Kuwait, Esso, Tamoil, Ip e Saras si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a); c) che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella»; (b) del provvedimento dell’Agcm del 12 novembre 2025, prot. n. 96545, notificato a mezzo Pec in data 19 novembre 2025, con cui è stato rettificato «il provvedimento n. 31673 del 23 settembre 2025, sostituendo, nella nota a piè di pagina n. 59 al paragrafo 78, alle parole “per la rappresentazione tabellare dei valori medî per ciascuna società dal primo trimestre del 2020 al quarto trimestre del 2023 nei canali rete ed extra-rete, si rimanda all’appendice”, le parole “per la rappresentazione dei valori medî per ciascuna società dal primo trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2023 nei canali rete ed extra-rete, si vedano la figura 4 e la figura 5»; (c) del provvedimento dell’Agcm del 21 novembre 2023, prot. n. 97782, notificato a mezzo Pec in data 23 novembre 2023, con il quale l’Agcm ha deliberato il rigetto degli impegni presentati dalla società in ragione della sussistenza dell’«interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione»; (d) della comunicazione dell’Agcm del 26 marzo 2025, prot. n. 22370, notificata a mezzo Pec in pari data, con la quale l’Autorità ha rigettato l’istanza di Saras volta ad esercitare il diritto di accesso documentale al di fuori della procedura di data room; (e) della comunicazione dell’Agcm del 7 aprile 2025, prot. n. 25713, notificata a mezzo Pec in pari data, con la quale la stessa ha respinto la richiesta di confidentiality ring presentata da Saras indicando, inter alia¸ come «la procedura invocata da codesta Società», non sarebbe «allo stato, tra le procedure di accesso agli atti contemplate dall’ordinamento italiano e adottate dall’Autorità»; (f) di tutti gli atti istruttorî e del procedimento indicati nelle premesse delle delibere impugnate sopra citate e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa: 1) del provvedimento n. 30705, deliberato in data 11 luglio 2023 e notificato a Saras il 19 luglio 2023, di avvio del procedimento istruttorio I864 (Prezzo del biocarburante per autotrazione); 2) della comunicazione delle risultanze istruttorie del 10 febbraio 2025, prot. n. 9216, notificata a mezzo Pec in pari data; 3) della comunicazione dell’Agcm del 6 giugno 2025, prot. n. 44810, notificata a mezzo Pec in data 17 giugno 2025, con la quale veniva fissata l’audizione finale dinanzi al collegio dell’Autorità per il 24 giugno 2025, concedendo a ciascuna delle parti 25 minuti nonché della comunicazione di rigetto prot. n. 48362, notificata a mezzo Pec il 17 giugno 2025, dell’istanza di Saras del 16 giugno 2025 per la concessione di un tempo supplementare;

Giustizia amministrativa202514511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento Agcm che ha accertato la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza avente a oggetto aumenti coordinati della componente bio del prezzo dei carburanti, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché atti connessi relativi agli impegni, all’accesso agli atti e alla rettifica del provvedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazioni procedimentali e del diritto di difesa: modifica dell’accusa tra l’avvio dell’istruttoria e la comunicazione delle risultanze istruttorie; impossibilità di presentare una nuova proposta di impegni; lesione del contraddittorio; disparità di trattamento rispetto ad altre imprese non sanzionate; illegittime limitazioni all’accesso alla documentazione, compreso il rigetto della richiesta di confidentiality ring; insufficienza delle repliche dell’Autorità alle analisi economiche e tempi troppo brevi per l’audizione finale. In secondo luogo, ha denunciato il difetto di motivazione per omessa o insufficiente considerazione delle proprie difese. Con ulteriori motivi ha contestato la qualificazione dell’intesa come restrittiva per oggetto, sostenendo che l’Agcm non avrebbe considerato adeguatamente la struttura del mercato petrolifero, gli eventi eccezionali del periodo investigato e le effettive conseguenze della condotta. Ha inoltre dedotto inversione dell’onere della prova, insufficienza degli elementi esogeni, erronea interpretazione di comunicazioni interne, difetto di prova del parallelismo dei prezzi, uso di dati parziali e della moda statistica, mancata verifica dell’incidenza della componente bio sul prezzo finale, esistenza di spiegazioni alternative lecite fondate sull’incremento dei costi, contraddittorietà rispetto alla posizione di un’altra impresa e propria estraneità alle pubblicazioni sulla rivista Staffetta quotidiana. Infine, ha contestato la gravità, la durata, la base di calcolo e la proporzionalità della sanzione, nonché la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto ai vizi procedimentali, ha ritenuto fisiologica la precisazione e l’evoluzione dell’accusa tra l’atto di avvio, fondato su elementi iniziali, e la comunicazione delle risultanze istruttorie, che cristallizza l’ipotesi accusatoria dopo la raccolta delle prove. Ha escluso la lesione del diritto di difesa perché la ricorrente aveva ricevuto la documentazione, potuto presentare memorie e formulare osservazioni, che l’Agcm aveva esaminato. La limitazione del tempo dell’audizione non è stata ritenuta invalidante in assenza della dimostrazione di uno specifico pregiudizio. La mancata sanzione di altre imprese non determina, di per sé, disparità di trattamento. Quanto all’accesso, il Collegio ha ritenuto legittimo il ricorso alla data room quale modalità di bilanciamento tra diritto di difesa e tutela delle informazioni commerciali riservate; l’Autorità dispone di discrezionalità nella scelta delle modalità di ostensione e la ricorrente non aveva dimostrato che le altre parti avrebbero accettato il confidentiality ring. Nel merito, il TAR ha confermato che la pratica concordata di fissazione della componente bio costituisce intesa restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 Tfue: non era necessario provare gli effetti concreti sui prezzi finali né svolgere un’analisi controfattuale, essendo sufficiente dimostrare la condotta idonea a restringere la concorrenza. L’Agcm aveva fornito una prova complessiva, composta da convergenza statistica dei prezzi, contatti e comunicazioni interne, pubblicazioni utilizzate per il monitoraggio dell’accordo e altri elementi provenienti dalle imprese coinvolte. La mancata coincidenza assoluta dei prezzi nel 2020 e l’assenza di contatti diretti con la rivista non escludevano la partecipazione all’intesa; i disallineamenti erano stati spiegati dalle condizioni contrattuali e l’assenza di pubblicazioni costituiva un elemento irrilevante, poiché esse avevano funzione di monitoraggio e non di concertazione. La selezione dei soli contratti nei quali la componente bio era esplicitamente indicata è stata ritenuta metodologicamente corretta e non lesiva, mentre l’estensione dell’intesa agli altri contratti è stata ritenuta inferibile. La tesi della price leadership lecita è stata respinta perché risultavano provati contatti diretti e indiretti tra le imprese. Anche la sanzione è stata confermata: l’intesa segreta orizzontale di fissazione dei prezzi è una delle più gravi restrizioni della concorrenza; l’Agcm aveva comunque applicato il minimo edittale del 15% del valore delle vendite. La base di calcolo comprendeva anche le vendite indirettamente interessate dall’intesa, la durata era stata correttamente fissata in circa tre anni e mezzo e la colpa dell’impresa, nelle sanzioni Agcm, si presume, salvo prova dell’assenza di colpevolezza, non fornita dalla ricorrente. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 Tfue

    Vieta le intese e le pratiche concordate restrittive della concorrenza; la fissazione concordata, anche solo di una componente rilevante del prezzo, integra un’intesa restrittiva per oggetto.

  • art. 14-ter l. 287/1990

    Disciplina la presentazione degli impegni nei procedimenti antitrust; il TAR ha escluso che l’evoluzione dell’accusa imponesse la possibilità di presentare una nuova proposta.

  • art. 23 l. 241/1990

    Per le autorità di garanzia rinvia ai rispettivi ordinamenti quanto alla disciplina dell’accesso ai documenti.

  • art. 13 d.P.R. 217/1998

    Disciplina l’accesso ai documenti e alle informazioni riservate raccolti dall’Agcm, imponendo il bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza commerciale, industriale e finanziaria.

  • art. 15 l. 689/1981

    Richiamato in relazione allo svolgimento congiunto di determinati atti istruttori nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 3 l. 689/1981

    Fondamento della presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative; spetta all’impresa dimostrare l’assenza di colpevolezza.

  • art. 2-quater d.l. 2/2006, convertito dalla l. 81/2006

    Impone ai soggetti che immettono in consumo carburanti derivanti dal petrolio l’obbligo di immettere una quota minima di biocarburante.

  • d.m. 107/2023

    Richiamato per la disciplina vigente degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti.

Massime di principio

  • Un’intesa anticoncorrenziale può essere qualificata restrittiva per oggetto anche quando riguarda soltanto una componente del prezzo finale, se tale componente costituisce una variabile sulla quale dovrebbe svolgersi la competizione tra operatori concorrenti.
  • Per un’intesa restrittiva per oggetto l’autorità deve provare la condotta concordata e la sua idoneità astratta a ledere la concorrenza, ma non deve dimostrare gli effetti concreti sui prezzi finali né svolgere un’analisi controfattuale.
  • La prova della partecipazione a un’intesa segreta può risultare da un quadro complessivo di elementi endogeni ed esogeni, inclusi documenti provenienti da altre imprese partecipanti, comunicazioni indirette, parallelismi di prezzo e meccanismi di monitoraggio dell’attuazione dell’accordo.
  • Nel procedimento sanzionatorio antitrust, il passaggio dall’ipotesi iniziale alla contestazione definita nelle risultanze istruttorie costituisce fisiologico sviluppo dell’istruttoria, purché l’impresa sia posta in condizione di conoscere gli elementi acquisiti e di difendersi effettivamente.
  • La limitazione dell’accesso a informazioni commerciali riservate è legittima quando l’autorità adotta modalità idonee a bilanciare diritto di difesa e riservatezza, come la data room; la parte che deduce la lesione del diritto di difesa deve dimostrare il concreto pregiudizio subito.
  • Nelle sanzioni amministrative pecuniarie dell’autorità antitrust la colpa dell’impresa si presume; l’esimente richiede la prova di un comportamento diligente e dell’impossibilità di percepire l’illiceità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniariePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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